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Sentenza

Sentenza n. 1243/2026 - Catania, Sezione 3

per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.

Giustizia amministrativa202500204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: omessa rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, al momento della domanda di collocamento a riposo, aveva 59 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre accessori. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, sostenendo inoltre l’infondatezza della pretesa. Il TAR ha esaminato la disciplina dei sei scatti per il personale delle forze di polizia, soffermandosi sull’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, sull’art. 6-bis del medesimo decreto-legge e sull’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare. Ha inoltre valutato la portata del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, ritenendolo non decadenziale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente. È stata respinta anche l’eccezione di prescrizione: l’INPS non ha specificato né provato la data di decorrenza del termine, individuata dalla giurisprudenza nella conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione; inoltre, la ricorrente era stata collocata in congedo soltanto il 30 giugno 2022, sicché la prescrizione quinquennale non sarebbe comunque maturata. Nel merito, il TAR ha riconosciuto il diritto alla rideterminazione della buonuscita con inclusione dei sei scatti. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 costituisce la disciplina applicabile al personale delle forze di polizia, anche se appartenente all’ordinamento civile, e comprende l’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, ma ha comportato l’eliminazione della limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il collocamento a riposo a domanda è quindi compatibile con il beneficio quando siano maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. L’INPS è stato condannato a corrispondere le somme dovute, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita

    La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 comprende il personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disposizione, nella formulazione limitativa sostituita dalla l. n. 231/1990, non è stata fatta rivivere dall’abrogazione della norma novellatrice ed è stata ritenuta abrogata dal codice dell’ordinamento militare.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La norma aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; la sua abrogazione non determina la reviviscenza della formulazione originaria della disposizione novellata.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione mantiene ferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, confermando la perdurante applicabilità della disciplina dei sei scatti.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il riconoscimento degli accessori sulle somme previdenziali dovute.

Massime di principio

  • Per il personale delle forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, purché ricorrano le condizioni previste dalla disposizione, inclusi il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile in caso di collocamento a riposo a domanda.
  • L’abrogazione di una disposizione che ha sostituito una norma precedente non determina, di regola, la reviviscenza della formulazione originaria della norma novellata, quando la disciplina successiva abbia regolato la materia in modo incompatibile con quella precedente.
  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e ordinamento militare.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: la sua inosservanza incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il diritto al beneficio né impedisce il collocamento a riposo a domanda in annualità successive.
  • L’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita, in quanto eccezione in senso proprio, impone all’ente debitore di allegare e provare la data di decorrenza del termine, normalmente collegata alla conoscenza dell’importo liquidato mediante il prospetto di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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