Ordinanza n. 46/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 381064/T3 - 2 del 14.11.2025, notificato in data 24.11.2025, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri ha determinato la “inammissibilità dell’istanza” presentata dal Carabiniere Angiuoni Sabino, con la quale ha chiesto il trasferimento definitivo nell’ambito del Comando Legione CC Campania ex art. 398 R.G.A.; - della circolare sul ricongiungimento al coniuge lavoratore; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, prodromico e collegato al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha quindi fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di trasferimento definitivo nell’ambito del Comando Legione Carabinieri Campania ex art. 398 R.G.A., nonché circolare sul ricongiungimento al coniuge lavoratore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha dichiarato inammissibile la sua istanza di trasferimento definitivo nell’ambito del Comando Legione Carabinieri Campania, proposta ai sensi dell’art. 398 R.G.A. Ha inoltre impugnato la circolare sul ricongiungimento al coniuge lavoratore e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né sviluppa una valutazione di merito sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Norme richiamate
art. 398 R.G.A.
trasferimento definitivo nell’ambito del Comando Legione CC Campania ex art. 398 R.G.A.
La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di trasferimento, senza che l’ordinanza ne interpreti il contenuto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze del ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida fissazione della causa per la decisione di merito, il giudice può non pronunciarsi sulla sospensione e fissare direttamente l’udienza pubblica di merito.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice cautelare può omettere la pronuncia sulla misura sospensiva quando ritenga che le esigenze della parte siano adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito costituisce una forma di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell’atto, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 133/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 134/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 135/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 136/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 137/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 138/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →