Sentenza n. 3494/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego notificato al difensore in data 25.09.2025, con cui il Comune di -OMISSIS-ha rifiutato la registrazione del contratto di convivenza in data 13.6.2025, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare e dichiarare nullo il provvedimento emesso dal Comune di -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il provvedimento di trascrizione del contratto di convivenza, disponendo l’iscrizione anagrafica del (ricorrente) il di lui inserimento nello stato di famiglia della signora -OMISSIS-e l’annotazione e/o registrazione del contratto di convivenza stipulato dai ricorrenti; ordinare ex art. 34, comma 1, lett. c, c.p.a. la annotazione/registrazione del contratto di convivenza e gli adempimenti anagrafici correlati, compresa altresì la nomina di un commissario ad acta”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di registrazione del contratto di convivenza e di espletamento degli adempimenti anagrafici conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune ha rifiutato la registrazione del contratto di convivenza sottoscritto con la partner, ritenendo ostativa la mancata iscrizione del ricorrente nell'anagrafe della popolazione residente del Comune e la diversa residenza anagrafica dei conviventi. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 76 del 2016, del d.P.R. n. 223 del 1989, del d.lgs. n. 30 del 2007, degli artt. 2, 3, 29 e 117 Cost., dell'art. 8 CEDU e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sostenendo che la convivenza effettiva e stabile costituisse una situazione sostanziale e che la dichiarazione anagrafica avesse funzione ricognitiva e probatoria, non costitutiva. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, lamentando che il Comune si fosse limitato ad applicare automaticamente il requisito della residenza anagrafica senza verificare l'effettività della convivenza. Ha infine invocato, anche in via cautelare, la tutela della vita familiare e l'interpretazione conforme alla normativa europea, rappresentando il rischio di un effetto preclusivo circolare tra assenza del titolo di soggiorno e impossibilità di ottenere l'iscrizione anagrafica fondata sulla convivenza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario, riconoscendo il difetto di giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità del diniego, alla necessità della residenza anagrafica, all'effettività della convivenza e al possesso del permesso di soggiorno. Il Collegio ha ritenuto che le controversie concernenti iscrizione, variazione e cancellazione dai registri anagrafici, nonché gli adempimenti anagrafici connessi alla registrazione del contratto di convivenza, riguardino diritti soggettivi e non interessi legittimi. L'attività dell'ufficiale d'anagrafe è stata qualificata come integralmente vincolata e meramente ricognitiva e certificativa, essendo i presupposti normativi dell'iscrizione anagrafica rigidamente predeterminati e privi di margini di discrezionalità amministrativa. La controversia è stata quindi devoluta al giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nel caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato per la trattazione camerale della causa e per la verifica dell'interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Richiamato per la possibilità di definire il giudizio in camera di consiglio, sentite le parti.
legge n. 76 del 2016
Richiamata dal ricorrente quale disciplina della convivenza di fatto e del contratto di convivenza; il TAR non ne ha esaminato il merito applicativo per difetto di giurisdizione.
d.P.R. n. 223 del 1989
Individuato quale disciplina dei presupposti delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche, con natura vincolata dell'attività dell'ufficiale d'anagrafe.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione residente appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi e non interessi legittimi.
- L'attività dell'ufficiale d'anagrafe, quando accerta i presupposti per l'iscrizione o per gli adempimenti anagrafici conseguenti, è vincolata e meramente ricognitiva e certificativa; l'amministrazione non dispone di un margine di discrezionalità autoritativa idoneo a degradare il diritto soggettivo.
- Anche la controversia sul diniego di registrazione di un contratto di convivenza, quando la domanda è strettamente connessa al trasferimento della residenza e agli adempimenti anagrafici correlati, rientra nella giurisdizione ordinaria.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non preclude la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 11 c.p.a.
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