Sentenza n. 7381/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensiva, - della comunicazione prot. n. 0051779.07-11-2025.U del 7 novembre 2025 (di seguito anche solo “Determina” oppure “Aggiudicazione” oppure “Provvedimento impugnato”, con cui Consip S.p.a. ha disposto l'aggiudicazione, in favore di REF, del Lotto 3 della “gara a procedura aperta finalizzata all'affidamento dei Servizi di assistenza specialistica a supporto delle attività di Consip S.p.a.- ID 2844” (CIG B630A846F1; di seguito “Gara” o “Procedura”); - di tutti i Verbali di Gara - con particolare e non esaustivo riferimento ai Verbali della Commissione giudicatrice e, soprattutto, al “Verbale unico della fase di valutazione delle offerte tecniche lotto 3” del 30 luglio 2025 – limitatamente: (i) alle parti in cui è stato erroneamente attribuito all'offerta tecnica di REF, con riferimento al criterio di valutazione n. 8 di cui al paragrafo 16.1 del Disciplinare di Gara, il punteggio di 10 punti e/o, in ogni caso, un punteggio ingiustificatamente superiore a quello ottenuto dall'offerta tecnica del RTI, oltre che (ii) alle parti in cui si dà evidenza della graduatoria finale della Procedura; - del “Verbale di verifica della documentazione amministrativa” redatto dal “Responsabile dell'Area Seggio Monocratico e Valutazioni Amministrative” in data 30 settembre 2025, attestante “l'esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente REF Ricerche S.r.l.”; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile, e per il subentro del RTI MP nell'Aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con REF; nonché per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del RTI ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura aperta per servizi di assistenza specialistica a supporto delle attività di Consip S.p.a., nonché gli atti di gara relativi all’attribuzione del punteggio per il criterio tecnico n. 8, denominato "Esperienza pregressa"
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo di violazione e falsa applicazione del paragrafo 16 del disciplinare, degli artt. 17, comma 5, e 99, comma 3, del d.lgs. 36/2023, dell’art. 3 l. 241/1990, dei principi di buon andamento, correttezza, autovincolo, fiducia, affidamento e par condicio, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il criterio n. 8 consentisse di valorizzare una sola esperienza progettuale, riferita a un singolo progetto, mentre l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe descritto una pluralità di attività svolte nell’ambito di due contratti triennali e quindi sarebbe stata non conforme alla lex specialis. Da ciò sarebbe derivata l’erronea attribuzione all’aggiudicataria del punteggio massimo di 10 punti e, comunque, di un punteggio superiore a quello attribuito alla ricorrente. La ricorrente ha inoltre dedotto che le esperienze valorizzate dall’aggiudicataria erano maturate in precedenti raggruppamenti nei quali partecipava anche la stessa ricorrente, la quale avrebbe svolto una parte prevalente delle attività; pertanto, il punteggio riconosciuto all’aggiudicataria sarebbe stato ingiustificato e quello attribuito alla ricorrente erroneamente inferiore. Sono state proposte anche domande di subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, e di risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha interpretato il criterio n. 8 come criterio qualitativo e discrezionale volto a valorizzare non soltanto l’esistenza di un’esperienza pregressa, ma soprattutto la sua spendibilità e riutilizzabilità nell’esecuzione dell’appalto. La lex specialis richiedeva la descrizione di un’esperienza relativa a servizi di supporto organizzativo assimilabili, per caratteristiche e complessità, alle attività del Lotto 3, indicando criticità, soluzioni, punti di forza e modalità di riutilizzo. Poiché il Lotto 3 comprendeva una pluralità di linee di attività, la descrizione di più attività assimilabili, maturate nell’ambito di un rapporto continuativo di consulenza e supporto a Consip, era coerente con il disciplinare e poteva legittimamente ricevere un punteggio superiore rispetto alla descrizione di una sola attività. Il giudice ha valorizzato l’interpretazione della lex specialis coerente con l’oggetto dell’appalto, con le finalità perseguite dalla stazione appaltante e con i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. Ha inoltre escluso che la stazione appaltante dovesse considerare d’ufficio, a favore della ricorrente, esperienze non indicate nella sua offerta tecnica. Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di indicare tempestivamente gli elementi sui quali intende fondare la propria offerta, a tutela della par condicio; la ricorrente non aveva neppure richiesto chiarimenti alla stazione appaltante sull’interpretazione del criterio. Il criterio era qualitativo e non quantitativo o economico-finanziario, sicché i dati relativi al diverso peso delle imprese nel precedente RTI e alla fatturazione non imponevano una diversa attribuzione del punteggio. Non sono stati ravvisati errori macroscopici, illogicità o irragionevolezza nelle valutazioni tecniche della Commissione, unici profili sindacabili in giudizio. È stata conseguentemente respinta anche la domanda risarcitoria, per difetto degli elementi costitutivi del danno ingiusto da attività amministrativa. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
paragrafo 16.1 del disciplinare di gara
descrizione di un’esperienza progettuale pregressa relativa alla erogazione di servizi di supporto organizzativo, e assimilabile, per caratteristiche e complessità alle attività oggetto del lotto
Il criterio n. 8 è stato interpretato come criterio qualitativo e discrezionale, diretto a valorizzare l’esperienza pregressa e la concreta riutilizzabilità delle soluzioni adottate rispetto alla pluralità delle attività oggetto del Lotto 3.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente, ma il testo non espone una specifica interpretazione decisiva della disposizione.
art. 99, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente, ma il testo non espone una specifica interpretazione decisiva della disposizione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione, senza che il giudice ravvisi una violazione nella valutazione della Commissione.
art. 1362 c.c.
I criteri ermeneutici in materia contrattuale sono applicabili all’interpretazione della lex specialis; occorre considerare anche lo scopo perseguito dall’amministrazione e la sua intenzione.
art. 1363 c.c.
Le clausole della lex specialis relative all’attribuzione dei punteggi devono essere lette congiuntamente e in modo coerente con l’oggetto dell’appalto e con gli obiettivi della procedura.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché, esclusa l’illegittimità dell’azione amministrativa, non risultavano integrati gli elementi del danno ingiusto imputabile alla pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, un criterio qualitativo relativo all’esperienza pregressa deve essere interpretato alla luce dell’oggetto complessivo dell’appalto, delle attività in cui esso si articola e delle finalità perseguite dalla stazione appaltante; quando la commessa comprende più linee di attività, la descrizione di una pluralità di esperienze o attività assimilabili può essere conforme alla lex specialis, se funzionale a dimostrare una maggiore riutilizzabilità delle soluzioni adottate.
- La valutazione dell’esperienza pregressa può legittimamente premiare la concreta spendibilità dell’esperienza nell’esecuzione del futuro contratto, nonché l’efficacia, concretezza, funzionalità e aderenza delle soluzioni pregresse alle attività oggetto del lotto; tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione.
- Il concorrente che intenda valorizzare determinate esperienze pregresse deve indicarle nella propria offerta e non può pretendere che la stazione appaltante le consideri d’ufficio quando siano state omesse. Il principio di autoresponsabilità impedisce di rimediare successivamente a omissioni imputabili al concorrente, soprattutto quando ciò possa incidere sulla par condicio.
- In assenza di specifiche previsioni della lex specialis, un criterio qualitativo sull’esperienza pregressa non deve essere necessariamente parametrato alla quota di partecipazione, al fatturato o al peso economico delle singole imprese in un precedente raggruppamento, poiché tali elementi appartengono a una dimensione quantitativa o economico-finanziaria diversa da quella oggetto di valutazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni qualitative e discrezionali della Commissione di gara è ammesso solo in presenza di errori macroscopici, travisamento, illogicità manifesta o irragionevolezza; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
- La domanda risarcitoria proposta in relazione all’aggiudicazione non può essere accolta quando non sia stata dimostrata l’illegittimità dell’azione amministrativa e, conseguentemente, manchi il danno ingiusto imputabile alla pubblica amministrazione.
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