Cassazione Civile, Ordinanza n. 02673/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Una società di vigilanza aveva convenuto davanti al Giudice di Pace una persona fisica chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di penale contrattuale prevista in un contratto di vigilanza, assumendo l'inadempimento della controparte. La convenuta aveva contestato la propria sottoscrizione del contratto, eccepito l'incompetenza territoriale, il difetto di legittimazione attiva della società e negato l'effettiva esecuzione del servizio nel periodo in contestazione. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda; il Tribunale, in appello, aveva rigettato il gravame ritenendo tardivo il disconoscimento della scrittura privata, infondata l'eccezione di incompetenza per territorio per la presenza di una deroga convenzionale, irrilevante il cambio di denominazione della società e corretta la valutazione istruttoria del primo giudice. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 215 c.p.c. perché il disconoscimento del contratto effettuato alla prima udienza avrebbe dovuto essere considerato tempestivo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale rilevato d'ufficio la tardività del disconoscimento, trattandosi di eccezione in senso proprio; 3) violazione dell'art. 216 c.p.c. per l'inutilizzabilità della scrittura disconosciuta in mancanza di istanza di verificazione; 4) vizio motivazionale per l'omessa considerazione del trasferimento della sede dell'attività e del distacco dell'impianto di videosorveglianza, circostanze che avrebbero reso impossibile la prestazione del servizio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto il documento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Avellino in diversa composizione, affinché riesamini l'appello applicando il principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Il mancato disconoscimento della scrittura privata nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione determina una decadenza sostanziale dalla facoltà di disconoscerla; tuttavia la tardività non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura.
La parte ricorrente ha sostenuto che, a seguito del disconoscimento e dell'assenza di istanza di verificazione, la scrittura non avrebbe potuto essere utilizzata ai fini della decisione; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo.
La ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe pronunciato d'ufficio su una questione riservata all'eccezione di parte; la censura è stata ritenuta fondata in quanto il giudice d'appello aveva effettivamente rilevato d'ufficio la tardività del disconoscimento.
comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
Le censure sono state formulate come vizi di violazione di legge e omesso esame/motivazione insufficiente; solo il motivo inerente all'art. 112 c.p.c. è stato accolto, gli altri assorbiti.
Massime di principio
- Il riconoscimento tacito della scrittura privata per mancato tempestivo disconoscimento integra una decadenza sostanziale dalla relativa facoltà, ma la sua tardività non può essere rilevata d'ufficio dal giudice: deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto il documento.
- Quando la questione della tempestività del disconoscimento non è stata devoluta dalla parte interessata, il giudice non può fondare la decisione su un rilievo officioso della tardività.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe un presupposto processuale decisivo determina l'assorbimento delle ulteriori censure che richiedono un nuovo esame di merito da parte del giudice di rinvio.
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