Sentenza n. 569/2026 - Latina, Sezione 2
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulle plurime istanze della ricorrente, di cui l'ultima risale al -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune di Sperlonga sulle istanze volte a ottenere la rimozione dell'asserito errore contenuto in un'ordinanza di demolizione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sperlonga su plurime istanze, l'ultima delle quali diretta a contestare un presunto errore genetico nell'ordinanza di demolizione relativa a una scala in cemento armato realizzata dal controinteressato, sostenendo che l'opera non costituisse il prolungamento di una scala preesistente. Il controinteressato ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività, assumendo che il termine previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. decorresse dalla prima diffida, e, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuta demolizione delle opere. I ricorrenti hanno aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, insistendo tuttavia per la condanna del Comune alle spese.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'eccezione di irricevibilità. Ha ritenuto che l'art. 31, comma 2, c.p.a., nel fare salva la riproposizione dell'istanza di avvio del procedimento, si riferisca a una nuova istanza idonea ad aprire un procedimento nuovo, non a una mera diffida volta a definire il procedimento originario. Nel caso concreto, le prime istanze riguardavano l'adozione e l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione; le successive istanze riguardavano invece la rimozione di un asserito errore contenuto nell'ordinanza già adottata. Poiché il ricorso era stato proposto entro il termine decorrente dalle ultime istanze, è stato ritenuto tempestivo. Tuttavia, dopo la proposizione del ricorso, il controinteressato ha demolito le opere e il Comune ha documentato l'avvenuta presentazione della SCIA, l'assenso all'esecuzione dei lavori e la comunicazione di fine lavori. Tali sopravvenienze hanno reso inutilmente perseguibile qualsiasi risultato utile per i ricorrenti, determinando la sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese per la particolarità della questione e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
fa salva la riproposizione dell'istanza di avvio del procedimento al ricorrere dei presupposti
La riproposizione dell'istanza rilevante ai fini della decorrenza del termine per l'azione avverso il silenzio deve consistere in una nuova istanza, idonea ad aprire un procedimento nuovo, e non in una semplice diffida a definire il procedimento originario.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
Richiamato come argomento a sostegno della rilevanza di fatti e atti sopravvenuti idonei a rendere inutile la prosecuzione del processo.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento comunale finalizzato all'adozione delle sanzioni edilizie e paesaggistiche.
artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001
Richiamati nella comunicazione comunale di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Richiamato nella comunicazione comunale di avvio del procedimento relativo alle sanzioni paesaggistiche.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione avverso il silenzio, la riproposizione dell'istanza prevista dall'art. 31, comma 2, c.p.a. deve consistere in una nuova istanza, con contenuto e oggetto tali da aprire un procedimento amministrativo nuovo; non è sufficiente una mera diffida o un invito a provvedere sulla richiesta originaria.
- Quando le istanze successive hanno un oggetto diverso da quelle originarie — ad esempio, chiedendo di correggere un errore asseritamente contenuto in un provvedimento già adottato anziché sollecitare l'adozione del provvedimento stesso — il termine per proporre l'azione avverso il silenzio decorre con riferimento alle istanze successive e il ricorso non è tardivo per il solo fatto che siano trascorsi i termini relativi alle precedenti istanze.
- La sopravvenuta realizzazione dell'attività richiesta o la rimozione materiale delle opere oggetto della controversia determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il giudizio non possa più produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente.
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