Sentenza del 22/07/2015 n. 15431 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rideterminato presuntivamente, ai fini IVA e sulla base dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, il reddito professionale dichiarato dalla contribuente per il 1999, elevandolo da lire 50.099.000 a lire 117.756.000. La contribuente aveva giustificato il minor reddito con la riduzione dell'attività dovuta all'ipertensione, a una querela e a un procedimento disciplinare connessi alla sua attività di CTU, nonché a successivi infarti e ricoveri. La CTR aveva ritenuto non sufficientemente provate o non pertinenti tali circostanze rispetto all'anno 1999. In cassazione, la contribuente ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento parametrico e dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente valutato le sue giustificazioni e la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che il motivo cumulava vizi diversi, era privo dei necessari quesiti di diritto e momenti di sintesi, generico e non autosufficiente, oltre a tendere a una rivalutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la CTR aveva esaminato tutte le giustificazioni della contribuente, escludendo con motivazione logica e non arbitraria sia la prova dell'ipertensione sia la rilevanza temporale degli altri eventi. È stata confermata, quindi, la decisione sfavorevole alla contribuente, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.450,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
I parametri possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione presuntiva dei ricavi o del reddito professionale. Il contribuente può superarli fornendo elementi concreti, documentati e specificamente riferibili all'anno oggetto di accertamento.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 184-179
La disposizione costituisce la base normativa del sistema dei parametri e della relativa ricostruzione presuntiva del reddito, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i metodi di accertamento delle imposte sui redditi e consente, nei casi previsti, la determinazione induttiva o presuntiva del reddito sulla base di elementi ritenuti attendibili dall'Amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura deve essere specifica e non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione ricostruisce il reddito mediante parametri o altri strumenti presuntivi, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta, documentata e riferita precisamente al periodo d'imposta contestato.
- Circostanze successive all'anno accertato, come malattie o eventi professionali verificatisi negli anni successivi, normalmente non sono sufficienti a spiegare un minor reddito dell'anno oggetto di accertamento, salvo che sia dimostrata la loro incidenza anticipata.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
- Un motivo di ricorso che cumula in modo confuso violazione di legge e vizi motivazionali, senza indicare con precisione i fatti contestati e le parti degli atti rilevanti, rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Il giudice di merito deve esaminare le giustificazioni del contribuente, ma non è tenuto ad accoglierle se ritiene, con motivazione logica e non arbitraria, che siano prive di prova, non pertinenti o temporalmente incompatibili con l'anno accertato.
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