Cassazione Penale, Sentenza n. 49618/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata al Bedoui per i reati di omicidio e distruzione di cadavere di Alice Neri. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai "gravi indizi di colpevolezza": contesta la lettura degli elementi probatori (telecamere, movimenti dell'auto, sporco di olio sui vestiti, conoscenza del luogo, abbandono del territorio), sostiene che non sia provato il decesso per mano di terzi, lamenta la mancata considerazione di piste alternative e nega di essersi dato alla fuga (sostiene spostamenti per motivi di lavoro, uso continuativo di telefoni e social). Chiede annullamento del provvedimento cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame analitica, logica e congrua nel valutare il compendio indiziario complessivo (ultimo contatto tra vittima e indagato, ingressi nell'auto, ricostruzione degli spostamenti tramite CCTV, presenza di olio infiammabile e modalità di distruzione del cadavere/veicolo, comportamento post-evento dell'indagato e abbandono del paese). Sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari: pericolo di fuga (già concretizzato con l'allontanamento e gli spostamenti all'estero) e pericolosità sociale specifica, nonché gravì indizi di colpevolezza. La Suprema Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni di merito, confermando che il ricorso era meramente confutativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza/per la procedura con cui è stato impugnato il provvedimento (riesame delle misure cautelari); contestualizza il rito adoperato per il riesame.
artt. 81, 575, 411, 61 n. 2 cod. pen.
Norme penali che definiscono i reati contestati: omicidio (art.575), distruzione di cadavere (art.411), e la recidiva/aggravante o circostanze (art.61 n.2) con riferimento alla responsabilità concorrente (art.81).
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l'adozione di misure cautelari. La Corte evidenzia che ai fini cautelari la nozione di gravi indizi non richiede la stessa precisione/concorsualità degli indizi necessaria per la sentenza di merito (art.192 c.p.p.).
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione), che il Tribunale ha ritenuto sussistenti nel caso concreto.
art. 606, primo comma, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che indicano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): il ricorso ha invocato tali censure ma la Corte ha ritenuto che non dimostrassero un vizio di legittimità effettivo.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di merito e valore degli indizi; la Corte ha ribadito la distinzione tra standard probatorio ai fini cautelari e quello del giudizio definitivo (comma 2 più stringente non applicabile al riesame cautelare).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In tema di misure cautelari, la valutazione della gravï indiziaria è operata sul complesso degli elementi e non su singole evidenze isolate: la concatenazione logica di indizi circostanziali può giustificare la misura anche in assenza di prova piena.
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, ma non sostituirsi al giudizio di merito o ri-valutare i fatti alla ricerca di una diversa ricostruzione.
- Il comportamento post-evento dell'indagato (es. allontanamento dall'abitazione, rifiuto di recuperare effetti personali, spostamenti all'estero) e la presenza di elementi che possono far ritenere la distruzione delle tracce (incendio del veicolo con uso di combustibile) costituiscono indici rilevanti per il pericolo di fuga e per l'accertamento di responsabilità nella fase cautelare.
- L'impossibilità di accertare con certezza medico-legale la causa della morte, quando il corpo è stato volontariamente distrutto per eliminare tracce, non esclude la qualificazione di reato a carico di terzi se le modalità del fatto sono compatibili con un'azione omicidiaria.
- Le affermazioni difensive che prospettano spiegazioni alternative (es. movimenti per lavoro, uso continuato del telefono) devono essere contrastate da elementi concreti per scalfire un quadro indiziario integrato; altrimenti restano valutazioni alternative non idonee a ribaltare la misura cautelare.
- La presenza di videocamere, tracciamenti degli spostamenti del veicolo e testimonianze dirette/indirette possono assumere valore decisivo nella formazione del giudizio cautelare quando risultino coerenti tra loro e con le condotte dell'indagato.
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