Cassazione Penale, Sentenza n. 25313/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 25/11/2021 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 25/10/2021. Il gravame originava dal diniego di revoca del sequestro preventivo dell'autocarro Piaggio Porter utilizzato per il trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi (decreto 30/12/2020). In cassazione il difensore ha dedotto, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., l'erronea interpretazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n.152/2006 in relazione al fumus commissi delicti e al periculum in mora, invocando il principio di offensività penale: la condotta sarebbe stata occasionale, gratuita e non offensiva del bene giuridico, e la mera disponibilità del veicolo non proverebbe la non occasionalità né il pericolo di perseverare nell'illecito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le questioni sull'offensività della condotta e sul periculum in mora sono state ritenute inammissibili perché sollevate per la prima volta in cassazione (violazione limiti di proponibilità). Il vizio di motivazione è stato escluso, poiché l'ordinanza del Tribunale del riesame era adeguatamente motivata e la censura attaccava la valutazione di merito oltre i limiti dell'art. 325 c.p.p. Inoltre la censura sulla presunta occasionalità della condotta è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui anche una sola condotta può integrare l'ipotesi di illecito prevista dall'art. 256 d.lgs. 152/2006 e che indizi come il quantitativo dei rifiuti, la provenienza da attività imprenditoriale, il possesso di un veicolo adeguato e altri elementi possono dimostrare una minima organizzazione e dunque la non occasionalità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006
art. 256, comma 1, lett. a)
L'art. 256 è stato applicato nel senso che anche una singola condotta può configurare le ipotesi di gestione illecita di rifiuti; ai fini della non occasionalità possono valere indici quali quantità dei rifiuti, provenienza da attività imprenditoriale e possesso di veicolo adeguato.
codice di procedura penale
art. 606, comma 3; art. 609; art. 325; art. 616
Art. 606 c.3 e art. 609: il ricorso per cassazione è inammissibile se introduce questioni non svolte in precedenza (limiti di proponibilità). Art. 325: limiti alla censura della motivazione in cassazione (non è ammessa la rianalisi integrale degli elementi di fatto). Art. 616: possibilità di condanna del ricorrente alle spese e misura equitativa per la somma da versare alla Cassa delle Ammende.
D.L. n.137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso (il ricorso è stato trattato ai sensi di questa disposizione).
Corte costituzionale
sentenza n.186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento ai criteri di determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende, come parametro interpretativo per la quantificazione equitativa.
Massime di principio
- In cassazione non si possono sollevare nuovi motivi di fatto o di diritto che non siano già stati dedotti nei gradi precedenti; le questioni introdotte per la prima volta saranno dichiarate inammissibili.
- Le doglianze sulla motivazione sono ammesse in cassazione entro i limiti dell'art. 325 c.p.p.: non è possibile chiedere alla Corte una rianalisi completa e alternativa degli elementi di prova.
- Ai fini della valutazione della non occasionalità nella gestione di rifiuti, il giudice può considerare anche una singola condotta se sussistono indici di minima organizzazione (quantità dei rifiuti, provenienza da attività imprenditoriale, possesso di veicolo adeguato, eterogeneità e caratteristiche dei rifiuti, numero di soggetti coinvolti).
- La mera disponibilità di un veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti può costituire elemento indiziario della non occasionalità, se inserita in un contesto probatorio coerente con altri indici.
- Per opporsi con successo a un sequestro preventivo per gestione illecita di rifiuti è necessario fornire elementi probatori già nei gradi di merito che contrastino in modo concreto il fumus e il periculum; argomentazioni sollevate solo in cassazione non saranno valutate.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile, valutando l'eventuale colpa nella presentazione del ricorso.
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