Sentenza del 24/03/2016 n. 5854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA non detratta negli anni 2000-2004 per l'acquisto e l'utilizzo di autovetture, beni, servizi, carburanti e lubrificanti, in applicazione delle limitazioni previste dall'art. 19-bis1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633/1972. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la società aveva impugnato il diniego. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, il riconoscimento del rimborso senza la prova dell'inerenza dei beni all'attività d'impresa e senza il rispetto degli oneri documentali previsti dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la mancata osservanza delle formalità introdotte dal D.L. n. 258/2006 non determina la perdita del diritto al rimborso per chi aveva già presentato istanza e ricorso prima della pronuncia della Corte di giustizia, ferma la necessità di provare il diritto secondo le regole applicabili. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che il contribuente deve dimostrare concretamente l'inerenza e la strumentalità dei beni e dei servizi acquistati rispetto all'attività d'impresa; non è sufficiente presumere che tutti i beni siano destinati agli scopi sociali. È stato rigettato anche il quarto motivo relativo alla mancata pronuncia sulla compensazione con i risparmi fiscali, ritenendo infondata la pretesa dell'Amministrazione di ridurre il rimborso per le maggiori deduzioni ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Il compratore può portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa.
La detrazione, e quindi il rimborso dell'IVA non detratta per effetto di una limitazione incompatibile con il diritto dell'Unione, presuppone non solo la qualità di imprenditore, ma anche l'inerenza e la strumentalità concreta del bene o servizio rispetto all'attività d'impresa. L'onere della prova grava sul contribuente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1, lettere c) e d)
Limitazioni alla detrazione dell'IVA relativa ad autovetture, veicoli, relativi servizi, carburanti e lubrificanti.
Le limitazioni nazionali alla detrazione sono state ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione nella parte in cui erano state adottate senza il necessario coinvolgimento del comitato consultivo IVA e senza adeguata delimitazione temporale.
D.L. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, convertito dalla L. 10 novembre 2006, n. 278
Disciplina del rimborso dell'imposta indebitamente pagata per gli acquisti e le importazioni indicati nell'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633/1972.
La disciplina sopravvenuta ha introdotto una procedura specifica di rimborso, ma non ha escluso il diritto dei contribuenti che avevano già presentato domanda e ricorso. Per tali soggetti, il rimborso può essere richiesto secondo le regole, anche documentali, vigenti al momento della domanda.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso.
Il diritto al rimborso è riconoscibile soltanto se la relativa domanda è stata proposta entro il termine decadenziale previsto dalla norma.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che chiede la detrazione o il rimborso deve provare i fatti costitutivi del diritto, in particolare l'effettivo utilizzo del bene o servizio nell'attività economica.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda.
Anche un'eventuale omissione di pronuncia può non comportare il rinvio se la questione può essere definita nel merito senza ulteriori accertamenti.
Art. 384 c.p.c. e art. 111, comma 2, Cost.
Principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
La Corte può evitare un inutile rinvio quando la decisione sul punto è già necessitata e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Art. 17, n. 7, direttiva 77/388/CEE e art. 29 della stessa direttiva
Esclusione di beni dal regime delle detrazioni previa consultazione del comitato consultivo IVA.
Uno Stato membro non può introdurre limitazioni alla detrazione senza rispettare la procedura europea prevista e senza stabilire adeguatamente la durata delle misure.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dell'IVA limitata in violazione del diritto dell'Unione può essere riconosciuto anche in base alla disciplina vigente prima delle norme sopravvenute, se il contribuente aveva tempestivamente presentato domanda e impugnato il diniego.
- La pronuncia europea che accerta l'illegittimità di una limitazione alla detrazione non elimina gli altri requisiti ordinari: il contribuente deve comunque dimostrare l'inerenza, la strumentalità e l'effettivo impiego del bene o servizio nell'attività d'impresa.
- Non è sufficiente sostenere che un bene appartiene al patrimonio aziendale o che è stato acquistato da una società: servono elementi concreti, quali documentazione contabile, modalità d'uso, natura dell'attività, percorrenze, incarichi, fatture e collegamento con le operazioni imponibili.
- L'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente e non può essere trasferito automaticamente all'Amministrazione finanziaria.
- Il rimborso deve, in linea di principio, neutralizzare integralmente l'IVA indebitamente non detratta; l'Amministrazione non può ridurlo semplicemente compensandolo con vantaggi derivanti dalla deduzione dei medesimi costi ai fini delle imposte dirette o dell'IRAP.
- La tempestività della domanda di rimborso e del ricorso è decisiva: il superamento dei termini decadenziali può impedire il riconoscimento del diritto anche quando la limitazione fiscale sia stata dichiarata incompatibile con il diritto europeo.
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