Ordinanza n. 306/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 100 del 5.3.2026 del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - SUAP del comune di Ostuni, notificata il 24.3.2026 a mani del sig. Marseglia Bruno, con la quale si dispone "di provvedere alla rimozione ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi, a propria cure e spese, entro il termine di giorni 60 ... delle opere edilizie abusivamente realizzate ... consistenti in n. 2 (due) canne fumarie collegate all'attività di ristorazione e Pizzeria denominata "Da Bruno", collocate in aderenza e sul lastrico solare dell'edificio di proprietà della sig.ra Rodio Teresa ...".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimozione e ripristino relativa a due canne fumarie collegate a un'attività di ristorazione e pizzeria
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore attività economica)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le imponeva di rimuovere, entro sessanta giorni e a proprie spese, due canne fumarie ritenute abusivamente realizzate, collocate in aderenza e sul lastrico solare di un edificio di proprietà di una terza interessata. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il testo non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a evidenziare la contestazione dell'ordinanza di demolizione e la necessità delle opere per lo svolgimento dell'attività economica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. In sede di sommario esame ha ritenuto apprezzabile il periculum in mora, poiché l'ordinanza imponeva la demolizione di opere necessarie allo svolgimento dell'attività economica della società. Considerata la natura del pregiudizio e l'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra, nonché la necessità di approfondire le questioni dedotte, il Collegio ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordinanza comunale. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 10 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione degli effetti dell'atto impugnato in ragione del pregiudizio dedotto e della necessità di un approfondimento nel merito.
d.P.R. 380/2001
Richiamato dal contenuto sostanziale dell'ordinanza impugnata, avente ad oggetto la rimozione e il ripristino di opere edilizie ritenute abusive; il testo non indica uno specifico articolo applicato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può ritenersi sussistente quando l'esecuzione dell'atto impugnato comporti la demolizione di opere necessarie allo svolgimento dell'attività economica del ricorrente, con conseguente rischio di pregiudizio immediato all'esercizio dell'impresa.
- Quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può sospendere interinalmente gli effetti dell'atto per preservare l'integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito.
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