Cassazione Civile, Ordinanza n. 09734/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni d'imposta 2003 e 2004 emessi nei confronti di una società poi estinta, con contestazione di operazioni fatturate dal fornitore Eco Cogest s.r.l. ritenute inesistenti. In sede di rinvio la commissione regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio limitatamente all'IVA, ritenendo: da un lato, necessaria l'autorizzazione del superiore gerarchico per l'accesso dei verificatori; dall'altro, non provata l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate né la natura di cartiera della fornitrice. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 33, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto invalida l'attività istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza in assenza di autorizzazione; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato plurimi elementi indiziari dedotti dall'Ufficio a dimostrazione dell'inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle operazioni e della struttura fittizia della società emittente fatture.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso, applicando la sospensione semestrale dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, e ha accolto entrambi i motivi del ricorso. In particolare ha affermato che non era necessaria l'autorizzazione del comandante di zona per gli atti svolti dalla Guardia di Finanza nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria e che, comunque, l'eventuale irregolarità istruttoria non comporta inutilizzabilità automatica degli elementi acquisiti, salvo lesione di diritti fondamentali. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva omesso di considerare fatti storici e indizi specifici idonei a fondare la presunzione di operazioni inesistenti e a spostare sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede o l'effettività delle operazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017"
La sospensione opera ope legis per le controversie definibili, senza necessità di domanda, e si applica ai termini di impugnazione o riassunzione la cui scadenza naturale cada nel periodo indicato.
L. n. 96 del 2017
Legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017, richiamata per la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 33, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
L'autorizzazione del comandante di zona non è necessaria quando la Guardia di Finanza opera nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria; la sua mancanza non comporta di regola invalidità degli atti compiuti.
art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'accesso ai locali commerciali non è richiesta l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; essa è invece necessaria in ipotesi diverse, secondo la disciplina speciale dell'accesso nei locali adibiti anche ad abitazione o esclusivamente ad abitazione.
art. 52, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta solo nei casi previsti dalla norma, non per l'accesso ai locali in cui si svolgono attività commerciali o professionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è configurabile quando il giudice di merito applica erroneamente le norme sull'attività istruttoria e sull'utilizzabilità delle prove raccolte.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile in cassazione l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 327, primo comma, c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione, in difetto di notificazione della sentenza, è soggetto alle sospensioni di legge e, nella specie, al cumulo operativo della sospensione semestrale speciale con la sospensione feriale solo nei limiti in cui non vi sia sovrapposizione temporale.
art. 155, secondo comma, c.p.c.
Il computo del termine annuale è effettuato ex nominatione dierum a partire dal deposito della sentenza.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il termine di impugnazione nel processo tributario in caso di sentenza non notificata.
art. 49, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in combinazione con la disciplina del termine lungo nel processo tributario.
art. 1, comma 1, legge n. 742 del 1969
La sospensione feriale non si cumula con la sospensione speciale se quest'ultima assorbe integralmente il periodo feriale sovrapposto.
art. 12 delle preleggi
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 24 Cost.
La tutela del diritto di difesa non conduce, di regola, all'inutilizzabilità delle prove acquisite irritualmente in ambito amministrativo tributario, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sull'inversione e sul riparto dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 opera automaticamente se la scadenza originaria cade nel periodo 24 aprile 2017-30 settembre 2017; la sospensione feriale eventualmente coincidente non si aggiunge ulteriormente per il medesimo segmento temporale.
- L'assenza dell'autorizzazione del superiore gerarchico o del Procuratore della Repubblica non determina, di per sé, l'invalidità dell'accertamento né l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti quando l'attività della Guardia di Finanza si svolga nei limiti dei poteri di polizia giudiziaria e non siano coinvolti diritti fondamentali costituzionalmente protetti.
- In tema di IVA, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio sulle operazioni inesistenti anche mediante presunzioni, valorizzando indici quali mancanza di struttura organizzativa, sede fittizia, assenza di personale, assenza di contabilità, incongruenze nei flussi finanziari e altri elementi sintomatici della cartiera.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la presunzione di operazioni inesistenti, l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare l'effettività dell'operazione o la propria estraneità/ buona fede rispetto al meccanismo fraudolento.
- Il giudice di merito incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando trascuri circostanze storiche specifiche, già dedotte e discusse, che siano idonee a determinare un esito diverso della controversia.
- La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. consente soltanto il controllo sulla presenza di una motivazione costituzionalmente minima, non il riesame della sufficienza del ragionamento decisorio.
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