Ordinanza n. 961/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento n.-OMISSIS-, adottato dall'Ambasciata d'Italia in Libano - Beirut in data 30/9/2025 di diniego del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento. L'Amministrazione ha sostenuto il diniego anche in ragione dell'insufficienza dei mezzi economici disponibili. Dagli atti risultava un deposito sul conto corrente del ricorrente pari a 7.000 euro, ritenuto non conforme alla soglia di riferimento prevista per la tipologia di visto e comunque non idoneo a comprovare la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non comprovata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, difettando quindi il periculum in mora. Ha inoltre espresso una valutazione negativa, in sede di sommaria delibazione, sul fumus boni iuris, considerando le motivazioni del diniego e, in particolare, l'insufficienza della somma depositata sul conto corrente rispetto alla soglia di riferimento per i visti in questione e la mancata prova della disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per l'insufficienza del fumus boni iuris.
Tabella A della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno
Individua la soglia di riferimento dei mezzi economici richiesta per la tipologia di visto considerata; il TAR ha ritenuto che la somma depositata non fosse in linea con tale soglia.
artt. 3 e 6 della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno
Sono richiamati quali disposizioni che rendono applicabile la soglia economica prevista dalla Tabella A.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
È richiamato, unitamente all'art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999, quale base normativa dell'applicazione della direttiva ministeriale alla fattispecie.
art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999
È richiamato quale parte del combinato disposto che consente l'applicazione della disciplina sui mezzi economici per il visto.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della verifica dei mezzi economici necessari per l'ingresso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di visto richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua mancata dimostrazione è sufficiente a escludere il periculum in mora.
- La disponibilità di una somma depositata su un conto corrente non dimostra necessariamente, da sola, la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza: occorre che l'importo sia coerente con la soglia prevista per la specifica tipologia di visto e che la disponibilità economica risulti effettiva e attuale.
- La valutazione cautelare della legittimità di un diniego di visto può tenere conto, congiuntamente, della non conformità dei mezzi economici alla soglia normativa di riferimento e dell'insufficienza della prova sulla loro disponibilità corrente.
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