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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28562/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per reati in materia di stupefacenti. Deduceva, con due motivi, da un lato violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità, sostenendo l'inattendibilità dei testi posti a base della decisione; dall'altro violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della circostanza attenuante ex art. 114 c.p., lamentando che il contributo contestato non fosse stato correttamente valutato come di minima importanza. Il ricorrente depositava anche memoria difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate. Ha valorizzato la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, basata su attività di osservazione dei militari: fuga dell'imputato alla vista degli operanti dopo il grido convenzionale di allarme, lancio di una bustina recuperata dagli agenti e contenente sostanze stupefacenti confezionate in modo analogo a quelle già rinvenute nella disponibilità di acquirenti fermati in precedenza. Ha ritenuto, quindi, che la motivazione d'appello fosse precisa, circostanziata, completa e immune da vizi. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha confermato il diniego dell'attenuante di minima importanza, osservando che il contributo dell'imputato non era marginale, ma si era sostanziato nel subentrare al complice assumendone il medesimo ruolo e riproducendo modalità di spaccio collaudate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    La condanna confermata riguarda la detenzione e/o cessione di stupefacenti punita dalla norma in tema di spaccio.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante di minima importanza non è riconoscibile quando il contributo dell'agente non sia marginale, ma si inserisca come ruolo significativo e sostitutivo nell'attività illecita.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa esclusione non ravvisata nel caso concreto.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità può essere posta a carico del ricorrente, salvo che l'inammissibilità non sia a lui ascrivibile a colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove è infondata quando la sentenza d'appello offra una ricostruzione precisa, circostanziata e logicamente coerente delle emergenze processuali, avendo esaminato le deduzioni difensive e tratto conclusioni non manifestamente illogiche.
  • La doglianza sulla attendibilità dei testimoni non può scalfire la decisione se la responsabilità sia sorretta da un compendio probatorio autonomo e coerente, come l'attività di osservazione degli operanti e i riscontri materiali immediatamente collegati alla condotta contestata.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza non spetta quando la condotta dell'agente consista in un apporto concreto e non marginale, tale da replicare il ruolo del correo e da consentire la prosecuzione di modalità operative già collaudate.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità in cassazione è incompatibile con l'accoglimento di censure che si risolvano in una mera rilettura del merito, se la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da vizi logici o giuridici manifesti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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