Cassazione Penale, Sentenza n. 4539/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di La Spezia aveva revocato la sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza del 18/07/2017, irrevocabile dal 23/01/2020) per mancato adempimento degli obblighi imposti. L'unico motivo dedotto era la nullità del procedimento e della decisione per mancata rituale notificazione all’imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio (l'avviso era pervenuto al condannato dopo la celebrazione dell'udienza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che le disposizioni di cui all'art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. (avviso della data di udienza, presenza dei difensori e del Pubblico Ministero, assunzione delle prove in contraddittorio) si applicano ai procedimenti di esecuzione e, quindi, anche al procedimento di revoca della sospensione condizionale ex art. 674 cod. proc. pen. La mancata osservanza di tali prescrizioni determina la nullità assoluta del provvedimento terminale. Dato che l'avviso era pervenuto al ricorrente dopo la celebrazione dell'udienza, l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di La Spezia per nuovo giudizio con rituale citazione del condannato.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
primo comma, n. 1), seconda parte
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena per il mancato adempimento degli obblighi imposti; è la norma sostanziale che giustifica l'intervento revocatorio ma non esclude l'applicazione delle regole procedurali di cui all'art. 666 c.p.p.
art. 666 cod. proc. pen.
Prevede l'avviso della data dell'udienza alle parti e ai difensori, la presenza necessaria di difensori e del Pubblico Ministero e l'assunzione delle prove in contraddittorio nei procedimenti di esecuzione; tali disposizioni regolano la forma dei procedimenti di esecuzione e la loro inosservanza, salvo diversa previsione di procedimento de plano, determina la nullità assoluta del provvedimento terminale.
art. 674 cod. proc. pen.
Individua la procedura per la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che a tale procedimento si applichino le garanzie formali previste dall'art. 666 c.p.p., con conseguente nullità in caso di mancata notificazione dell'avviso di udienza.
Massime di principio
- Nei procedimenti di esecuzione (compresa la revoca della sospensione condizionale) le prescrizioni formali di avviso dell'udienza e della presenza delle parti/difensori sono obbligatorie; la loro violazione produce nullità assoluta del provvedimento.
- Se l'avviso di fissazione dell'udienza perviene al condannato dopo la celebrazione dell'udienza, la decisione adottata è annullabile e il giudice deve rinnovare il giudizio assicurando la rituale citazione.
- La tutela del contraddittorio (presenza del difensore e del Pubblico Ministero, assunzione delle prove in contraddittorio) è essenziale nei procedimenti esecutivi e non può essere elusa salvo che la legge preveda espressamente una procedura de plano.
- In casi analoghi, il difensore può proporre ricorso per cassazione per nullità del provvedimento quando sia dimostrabile la mancata o tardiva notifica dell'avviso di udienza; la possibile conseguenza è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- La Corte può pronunciare l'annullamento con rinvio anche se il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio; il rimedio concreto dipende dalla necessità di assicurare il contraddittorio e le garanzie processuali.
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