Sentenza n. 2773/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 3 settembre 2026 di rettifica della graduatoria del concorso docenti per la classe A021, nella parte in cui conferma il punteggio e la posizione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, collocata al posto n. 16 con 187,25 punti, ha impugnato la rettifica del 3 settembre 2026 della graduatoria del concorso per la classe A021, chiedendo l'annullamento degli atti relativi alla valutazione del quesito n. 2 della prova scritta del 1° dicembre 2025 e l'accertamento del diritto a un punteggio maggiore. Sosteneva che il quesito, formulato con riferimento al D.M. n. 742/2017, fosse errato o ambiguo: aveva scelto l'opzione secondo cui l'INVALSI descrive la preparazione dell'allievo in italiano e matematica, mentre l'Amministrazione aveva ritenuto corretta l'opzione relativa alle competenze necessarie al superamento dell'Esame di Stato. Deduceva inoltre violazione e falsa applicazione del D.M. n. 742/2017 e del d.lgs. n. 62/2017, nonché violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, disparità di trattamento e illogicità, contestando che il test non fosse stato sottoposto a una procedura di validazione. La candidata aveva chiesto il riesame in autotutela il 5 gennaio 2026, poi respinto. L'eventuale attribuzione di due punti in più avrebbe portato il punteggio a 189,25 e la collocazione, secondo la ricorrente, al posto n. 12, con maggiori possibilità di assunzione in caso di scorrimento. Il ricorso, notificato il 10 settembre 2026, era rivolto contro la rettifica del 3 settembre 2026, ma non contro la graduatoria originaria approvata il 29 maggio 2026 né contro la prima rettifica dell'11 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure sulla formulazione e validazione del quesito. Ha ritenuto che il vizio dedotto fosse già presente nella graduatoria originaria del 29 maggio 2026 e nella prima rettifica dell'11 giugno 2026, atti che la candidata avrebbe dovuto impugnare tempestivamente. La rettifica successiva del 3 settembre 2026, non incidendo autonomamente sulla posizione della ricorrente rispetto alla graduatoria definitiva, aveva natura meramente consequenziale e non era autonomamente lesiva; il suo impiego non poteva riaprire i termini per contestare un vizio già conoscibile. Il Collegio ha inoltre richiamato la conoscenza dell'esito della prova almeno dal 5 gennaio 2026, quando la candidata aveva presentato un'istanza di riesame basata su doglianze sovrapponibili. Spese compensate tra le parti costituite; nulla disposto sulle spese delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
La disposizione è stata utilizzata per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo averne dato avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026, nel corso della quale il Collegio ha segnalato alle parti la possibilità di definire la vicenda contenziosa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, evidenziando altresì, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. la sussistenza di profili di inammissibilità del mezzo di tutela all’esame, per non avere la ricorrente tempestivamente impugnato la graduatoria del concorso per cui è causa, approvata con il decreto prot. 27499 del 29 maggio 2026 e la prima rettifica della graduatoria in parola, approvata con decreto prot. n. 30053 in data 11 giugno 2026.
Il Collegio ha segnalato alle parti, nel corso della camera di consiglio, il profilo di inammissibilità derivante dalla mancata tempestiva impugnazione della graduatoria originaria e della prima rettifica.
Massime di principio
- La rettifica successiva della graduatoria che non incide autonomamente sulla posizione del ricorrente e ha natura meramente consequenziale rispetto alla graduatoria definitiva non è autonomamente lesiva; l'impugnazione della sola rettifica non consente di contestare vizi già presenti e conoscibili nella graduatoria originaria.
- L'adozione di un nuovo provvedimento connesso a quello conclusivo della procedura non riapre né rimette in termini per impugnare un vizio conoscibile sin dall'origine, poiché ciò aggirerebbe il termine decadenziale.
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