Cassazione Civile, Ordinanza n. 38346/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 7 maggio 1981 relativa a un appartamento in Roma. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, un soggetto aveva partecipato all'operazione non potendo intervenire direttamente all'atto di acquisto, mentre il fratello aveva stipulato il rogito con la venditrice; nella stessa data era stata sottoscritta una scrittura privata con cui l'intestatario formale si impegnava a ritrasferire, a semplice richiesta, la comproprietà dell'immobile al fratello. Gli attori avevano chiesto il trasferimento della quota e il risarcimento del danno per il mancato godimento; il convenuto aveva eccepito la prescrizione del diritto al trasferimento. La Corte d'appello aveva qualificato la scrittura come preliminare di compravendita o comunque aveva ritenuto che il diritto fosse già prescrittibile dalla data dell'accordo, escludendo l'operatività della tesi fiduciaria. Nel ricorso per cassazione gli eredi deducevano violazione degli artt. 1705 e 2935 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che si trattava di negozio fiduciario con intestazione reale/interposizione reale di persona, sicché l'obbligo di ritrasferimento nasceva solo a seguito della richiesta del fiduciante e la prescrizione non poteva decorrere prima di tale richiesta e del suo rifiuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la fattispecie integrasse un negozio fiduciario con interposizione reale di persona, caratterizzato dal trasferimento o acquisto della titolarità in capo al fiduciario con obbligo di ritrasferimento al fiduciante. Ha quindi affermato che, in assenza di una diversa previsione nel pactum fiduciae, il diritto del fiduciante alla restituzione del bene si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente non già dalla data dell'accordo, ma dal momento in cui il fiduciario, a seguito di richiesta, rifiuti il ritrasferimento. Poiché la sentenza impugnata aveva applicato un diverso dies a quo, fondato su una qualificazione non corretta della pattuizione, essa è stata cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la causa e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1705 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi del negozio fiduciario e dell'obbligo di ritrasferimento; la Corte, pur non fondando la decisione su questa norma in modo espresso, ha valorizzato la figura del rapporto fiduciario e l'obbligo di restituzione a richiesta.
art. 2935 c.c.
È la norma invocata per sostenere che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte l'ha applicata in concreto affermando che, nel negozio fiduciario, il termine decorre dal rifiuto del fiduciario alla richiesta di ritrasferimento, non dalla stipula dell'accordo.
art. 291 c.p.c.
Richiamato nel passaggio sulle nullità della notificazione, per affermare la rinnovazione della notifica nulla e la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 360-bis c.p.c.
Menționato nell'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente e disatteso perché dedotto in modo generico.
Massime di principio
- Nel negozio fiduciario con interposizione reale di persona, il fiduciario acquista formalmente il bene ma assume l'obbligo di ritrasferirlo al fiduciante quando si verificano le condizioni pattuite o, in difetto di specifica previsione, a semplice richiesta del fiduciante.
- La prescrizione del diritto alla restituzione del bene nel rapporto fiduciario decorre dal momento in cui il fiduciario, richiesto di ritrasferire, rifiuti l'adempimento; non decorre automaticamente dalla data del trasferimento originario.
- La qualificazione del rapporto come semplice preliminare di vendita non è corretta quando dagli atti risulti un assetto fiduciario complesso, con intestazione formale a un soggetto e obbligo interno di ritrasferimento in favore di altro soggetto.
- In tema di notifica del ricorso per cassazione, i vizi della consegna o del luogo di notifica non integrano necessariamente inesistenza dell'atto, ma possono dar luogo a nullità sanabile con la costituzione della parte intimata o con rinnovazione della notifica.
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