Sentenza del 11/08/2017 n. 20028 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002 ai fini IVA, IRPEG e IRAP. L’Agenzia aveva rideterminato induttivamente il reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, ravvisando una grave e reiterata antieconomicità dell’attività, con costi considerevoli a fronte di ricavi dichiarati particolarmente bassi, nonché irregolarità nell’imputazione temporale di alcuni ricavi. La società contestava, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione dell’avviso e della sentenza, l’assenza dei presupposti per l’accertamento induttivo, la regolarità formale della contabilità, la congruità rispetto agli studi di settore, la determinazione delle rimanenze e l’imputazione di ricavi per circa 239.080 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi e condannando la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha rilevato che le censure sulla motivazione apparente avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non ai sensi dei nn. 3 e 5. Ha inoltre ritenuto generiche e non autosufficienti le doglianze, poiché la società non aveva trascritto o adeguatamente indicato gli atti rilevanti e non aveva specificato le norme asseritamente violate. Nel merito, ha confermato che la contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento analitico-induttivo quando la gestione risulti complessivamente inattendibile e antieconomica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
L’Amministrazione finanziaria può rideterminare il reddito anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari, quando elementi oggettivi, come una grave e reiterata antieconomicità o una marcata incongruenza tra costi e ricavi, rendano la contabilità complessivamente inattendibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, commi 2 e 3, e 42, comma 1
I principi dell’accertamento analitico-induttivo possono trovare applicazione anche in materia IVA; l’avviso deve essere adeguatamente motivato, ma le contestazioni sulla motivazione devono essere formulate con il corretto vizio processuale e con adeguata specificità.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
obbligo di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione
Una motivazione meramente apparente determina la nullità della sentenza per error in procedendo e deve essere denunciata in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge, la nullità processuale e il vizio di motivazione sono vizi distinti e non possono essere confusi. Il ricorrente deve indicare correttamente il parametro di censura e sviluppare argomentazioni coerenti con esso.
Art. 2697 c.c.
In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti poste dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, l’onere di fornire una prova contraria concreta e specifica si trasferisce sul contribuente.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75, e artt. 92 e 93
Le componenti positive e negative devono essere imputate secondo le regole di competenza e correttamente determinate, comprese le rimanenze; un’errata imputazione temporale può concorrere a rendere inattendibile la contabilità.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte, ma la denuncia di omessa pronuncia richiede che il ricorrente dimostri specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, e D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Le gravi incongruenze e anomalie economiche possono costituire elementi idonei a superare il risultato degli studi di settore e a giustificare ulteriori accertamenti, purché valutate nell’ambito di un quadro presuntivo complessivo.
Massime di principio
- La regolarità formale delle scritture contabili e la congruità rispetto agli studi di settore non impediscono l’accertamento analitico-induttivo se l’Amministrazione dimostra una situazione oggettivamente e reiteratamente antieconomica.
- Una sproporzione significativa e persistente tra costi sostenuti e ricavi dichiarati può costituire, insieme ad altri elementi, una presunzione grave, precisa e concordante di ricavi non dichiarati o di costi non attendibili.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale distinguere tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale; l’errata indicazione del parametro normativo può comportare l’inammissibilità della censura.
- Il ricorso deve rispettare i principi di specificità e autosufficienza: occorre trascrivere o indicare puntualmente gli atti, i documenti e i passaggi processuali sui quali si fonda la contestazione.
- Il contribuente che intenda contestare una ricostruzione presuntiva deve fornire spiegazioni concrete e documentate sulle ragioni dell’antieconomicità, sulle condizioni operative dell’impresa e sulla corretta imputazione temporale di ricavi e costi.
- Un’errata imputazione di ricavi a un esercizio diverso può essere utilizzata dall’Ufficio come indice di inattendibilità della contabilità, anche se il ricavo non viene successivamente recuperato nello specifico anno di competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 ago 2017Sentenza del 11/08/2017 n. 19833 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 ago 2017Sentenza del 11/08/2017 n. 20018 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 ago 2017Sentenza del 11/08/2017 n. 20019 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 ago 2017Sentenza del 11/08/2017 n. 20021 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 ago 2017Sentenza del 11/08/2017 n. 20022 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 ago 2017Sentenza del 11/08/2017 n. 20023 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →