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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14230 - Corte di Cassazione

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notifica al legale rappresentante - Omessa indicazione sul plico della qualità e della residenza, domicilio e dimora abituale - Inesistenza o nullità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Banca ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sostenendo che il diniego espresso di rimborso IVA non le fosse stato validamente notificato. La notificazione era stata effettuata a mezzo posta presso la sede della Banca, indicando il nome della persona fisica che all'epoca ne era legale rappresentante, ma senza riportare sul plico la qualità di legale rappresentante né la denominazione sociale dell'ente. Secondo la Banca, tale omissione avrebbe determinato l'inesistenza o, comunque, la nullità insanabile della notificazione, impedendo la decorrenza del termine per impugnare il diniego.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Banca e ha confermato la validità della notificazione. Ha ritenuto che il plico fosse inequivocabilmente diretto alla Banca, fosse stato ricevuto presso la sua sede e fosse stato sottoscritto dall'addetto alla ricezione della corrispondenza con indicazione della Banca quale destinataria. Inoltre, il contenuto dell'atto identificava chiaramente la società, l'istanza di rimborso e gli anni di riferimento. La mancata indicazione sul plico della qualità di legale rappresentante non era decisiva, perché le indicazioni richieste dall'art. 145 c.p.c. devono risultare dall'atto da notificare e non necessariamente dall'involucro esterno. Di conseguenza, il ricorso tributario proposto dalla Banca il 19 gennaio 2005 è stato ritenuto tardivo rispetto alla notificazione del diniego del 23 giugno 2004. La Banca è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 145, comma 1, codice di procedura civile

    In tema di notificazione ad una persona giuridica, l'atto da notificare deve contenere, quando la notificazione è eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente, l'indicazione della qualità di rappresentante e della residenza, domicilio o dimora abituale.

    La norma riguarda l'atto notificato, non il plico che lo contiene. Nel caso esaminato, la notificazione è stata ricondotta alla notificazione presso la sede della persona giuridica, poiché il plico era diretto alla Banca e ricevuto presso la sua sede. La mancata indicazione sul plico della qualità di legale rappresentante non ha quindi comportato invalidità, essendo comunque certa l'identificazione dell'ente destinatario.

  • Art. 1335 codice civile

    La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

    Il recapito del plico presso l'indirizzo della sede della società, unitamente alla ricezione da parte dell'addetto e agli elementi identificativi contenuti nel plico e nell'atto, ha consentito di presumere la conoscenza del diniego da parte della Banca.

  • Art. 156 codice di procedura civile

    La Corte ha precisato che la CTR non ha dovuto fare applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c., perché la notificazione era originariamente valida e inequivocabilmente diretta alla persona giuridica.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, codice di procedura civile

    Sono state richiamate come norme processuali che delimitano, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione di legge e quello relativo all'insufficiente motivazione. Entrambi i motivi proposti dalla Banca sono stati ritenuti infondati.

  • Art. 14, legge n. 890 del 1982

    La notificazione degli atti tributari a mezzo posta è stata valutata applicando le regole proprie del servizio postale, coordinate con la disciplina dell'art. 145 c.p.c.

  • Art. 60, D.P.R. n. 600 del 1973

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari, ma la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione tale da invalidare la notificazione.

  • Art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La tempestività dell'impugnazione del diniego di rimborso è stata valutata alla luce del termine previsto per ricorrere contro il provvedimento. Poiché la notificazione del diniego è stata ritenuta valida e avvenuta il 23 giugno 2004, il ricorso del 19 gennaio 2005 è stato dichiarato tardivo.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni rivolte a una persona giuridica è essenziale che, considerando plico, modalità di consegna e contenuto dell'atto, risulti senza obiettiva incertezza chi sia il destinatario effettivo.
  • L'omessa indicazione sul plico della qualità di legale rappresentante non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notificazione: occorre verificare se l'atto e gli elementi esterni consentano comunque di identificare inequivocabilmente la società destinataria.
  • Va distinta la busta o il plico dall'atto notificato: quando la legge richiede determinate indicazioni, queste devono risultare dall'atto, non necessariamente dall'involucro che lo contiene.
  • La ricezione presso la sede sociale da parte di un addetto alla corrispondenza costituisce un elemento significativo per ricondurre la notificazione alla persona giuridica, soprattutto se l'avviso di ricevimento identifica l'ente come destinatario.
  • Una notificazione può essere inesistente quando il plico non contiene alcun atto oppure contiene un atto riferibile ad altri soggetti; se invece l'atto identifica chiaramente la società e la controversia cui si riferisce, la notificazione tende a essere considerata valida.
  • La validità della notificazione fa decorrere il termine per impugnare l'atto. Prima di eccepire un vizio formale, occorre quindi verificare concretamente se il destinatario abbia potuto individuare senza equivoci l'atto e l'ente cui era rivolto.

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