Cassazione Penale, Sentenza n. 33804/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che confermava la condanna per sessanta delitti di furto in abitazione (pena complessiva anni 7, mesi 4 e giorni 10). Il motivo unico dedotto in cassazione era la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 20, 28 e 29 cod. pen. (pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo/5 anni) rispetto agli artt. 3 e 27 Cost. per eccesso di sproporzione e per l'asserito automatismo della sanzione accessoria, nonché in riferimento all'art. 117, comma 1 Cost. in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU. Il ricorrente inoltre sosteneva la legittimità di proporre in cassazione la sola questione costituzionale (come violazione di legge) e richiamava precedenti giurisprudenziali (es. Corte cost. n. 222/2018 e n. 102/2020). Segnalava infine che la misura dell'interdizione perpetua era stata applicata e che ciò avrebbe inciso sui principi di responsabilità personale e rieducazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il motivo unico di censura non era stato proposto nel grado di appello (rinuncia ai motivi eccetto quelli sulla dosimetria), sicché la questione di illegittimità costituzionale è preclusa in base all'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, valutata in via subordinata la questione, la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata: la norma che prevede la pena accessoria non è "fissa" in senso assoluto ma agganciata alla determinazione della pena principale operata dal giudice (art. 133 cod. pen.), quindi non sussiste un automatismo irragionevole; la giurisprudenza recente (Sez. 6, n. 9062/2022, Andolfi) e precedenti consolidati escludono l'illegittimità costituzionale. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
La Corte ha ritenuto non fondata la censura di illegittimità costituzionale nella parte che prevede la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, poiché la misura è inserita in un meccanismo graduato che si collega alla pena principale decisa dal giudice, escludendo un automatismo ingiustificato.
art. 28 cod. pen.
Riferimento normativo alle pene accessorie; la Corte ha considerato che l'applicazione delle pene accessorie rientra nel potere discrezionale del giudice e non viola i principi costituzionali dedotti.
art. 20 cod. pen.
Richiamato nella censura sulla disciplina delle pene accessorie; la Corte non ha ravvisato profili di incostituzionalità nel sistema complessivo delle pene accessorie generali.
art. 133 cod. pen.
Secondo la Corte la determinazione della pena principale secondo i criteri di individualizzazione influisce sulla comminazione delle pene accessorie, dimostrando che la presunta "fissità" delle accessorie è solo apparente.
art. 139 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente (esecuzione delle pene accessorie dopo la principale); la Corte registra l'argomento ma lo ritiene non decisivo rispetto alla domanda di illegittimità costituzionale.
art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza è stata emessa anche con riferimento a procedure concordate; la Corte osserva che, anche in presenza di decisioni ai sensi dell'art. 599-bis, la censura relativa alla pena accessoria poteva essere proposta in appello e non è quindi esclusa la reproposizione in Cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma di preclusione: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo poiché la questione di illegittimità costituzionale non era stata proposta nel grado di appello, essendo richiesta la previa deduzione del motivo in appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama l'osservazione sulla brevità dell'enunciazione del motivo in cassazione; la Corte ammette che il ricorso può essere limitato alla questione di legittimità costituzionale purché rilevante.
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per il pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato nel riepilogo dei motivi di appello relativi alla dosimetria (a titolo di contestazione diversa da quella costituzionale); non è stato invece proposto come base per la questione costituzionale ora in Cassazione.
Cost. art. 3
Invocato dal ricorrente per vizio di proporzione; la Corte ha ritenuto che, nella concreta struttura normativa, non sussiste violazione del principio di uguaglianza/proporzione rispetto alle pene accessorie generali.
Cost. art. 27
Richiamato in relazione al principio rieducativo delle pene; la Corte ha ritenuto che la pena accessoria può coesistere con il principio rieducativo e non ne costituisce necessariamente violazione.
Cost. art. 117, comma 1
Richiamato nel quadro di compatibilità con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; la Corte ha escluso un contrasto con gli standard convenzionali invocati (es. art. 8 CEDU).
Cedu art. 8
Richiamato dal ricorrente per profili di proporzione; la Corte ha ritenuto che l'assetto sanzionatorio non lederebbe i diritti convenzionali nella misura lamentata, stante la personalizzazione della pena principale.
Sent. Corte Cost. n. 222/2018
Richiamata dal ricorrente come esempio di intervento sulla "fissità" delle pene accessorie (in ambito fallimentare). La Corte di cassazione ha distinto quel precedente (che riguardava pene accessorie fallimentari con meccanismo diverso) ritenendo che non sia sovrapponibile al caso di specie.
Sent. Corte Cost. n. 102/2020
Richiamata dal ricorrente come precedente favorevole alla possibilità di modulare obblighi/sanzioni; la Corte di cassazione l'ha considerata nel novero della giurisprudenza ma non risolutiva per la questione odierna.
Massime di principio
- Una questione di illegittimità costituzionale può essere oggetto unico di ricorso per cassazione solo se rilevante e se il suo accoglimento potrebbe produrre un effetto favorevole (annullamento) per il ricorrente; tuttavia, se non è stata proposta in appello, è spesso preclusa per effetto dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Se si contesta la "fissità" di una pena accessoria come violazione dei principi di proporzione e personalizzazione, è fondamentale mostrare che la norma determina un automatismo indipendente dalla valutazione del giudice; se la durata dell'accessoria è agganciata alla pena principale determinata dal giudice (art. 133 c.p.), la censura di irragionevolezza è debole.
- Nel ricorso penale conviene sollevare tardivamente questioni costituzionali solo se si evidenzia che esse non potevano essere proposte in grado di appello; altrimenti il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese è alto.
- La giurisprudenza consolidata distingue tra pene accessorie con meccanismi 'fissi' assoluti (più vulnerabili a censure) e pene accessorie correlate alla pena principale tramite criteri di graduazione (meno vulnerabili); occorre in sede di merito dimostrare quale categoria la norma applicata rientri concretamente.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a titolo di ammenda; dunque valutare attentamente la rilevanza e la tempestività delle censure prima di proporre Cassazione.
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