Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9013/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Vicenza del 9.11.2023 che aveva rifiutato la convalida dell'arresto e la custodia cautelare a carico degli imputati per rifornimenti di carburante eseguiti con carte carburante clonate. Il PM sosteneva che ricorresse l'ipotesi aggravata dell'art. 640-ter, comma 2 (procedibile d'ufficio e consentente l'arresto in flagranza) e comunque un reato perseguibile d'ufficio, nonostante l'importo effettivamente prelevato fosse limitato a circa 140 euro per l'intervento degli operanti.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso del PM. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del GIP secondo cui l'utilizzo di carte clonate per l'acquisto di carburante integra la frode informatica (art. 640-ter) assorbendo la fattispecie di indebita utilizzazione di carte (art. 493-ter). Tuttavia, ha escluso che ricorra l'ipotesi aggravata del comma 2 dell'art. 640-ter, che punisce più severamente i casi in cui 'il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale', perché l'acquisto di carburante con carte clonate non equivale al trasferimento digitale di denaro richiesto dalla fattispecie aggravata. Perciò trattandosi della forma non aggravata, procedibile a querela di parte, l'arresto in flagranza non era consentito: misura confermata dall'annullamento del ricorso e dal mantenimento dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    La Corte interpreta che la frode informatica integra l'ipotesi principale quando si utilizza una carta clonata per accedere ai sistemi degli impianti e prelevare carburante; il secondo comma (aggravato) richiede che il fatto produca un trasferimento di denaro/valore monetario o valuta virtuale, elemento non ravvisato nel caso di acquisto di carburante con carta clonata.

  • art. 493-ter cod. pen.

    La Corte considera la clonazione e l'uso di carte come fattispecie riconducibile, in primo luogo, all'indebita utilizzazione di carte, ma afferma che quando l'utilizzo comporta l'accesso abusivo ai sistemi informatici e il prelievo di carburante la condotta è invece qualificabile come frode informatica (art. 640-ter), con conseguente 'assorbimento' dell'art. 493-ter nella fattispecie informatica.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; norma processuale che disciplina modalità e termini dell'intervento del pubblico ministero in Cassazione.

  • D.Lg.vo 184/2021 (attuazione Direttiva 2019/713/UE)

    La Corte richiama questo intervento legislativo per sottolineare che il legislatore ha modificato contestualmente art. 493-ter e art. 640-ter al fine di distinguere chiaramente tra l'utilizzo indebito di strumenti di pagamento per acquisti di beni/servizi (493-ter) e le ipotesi aggravate relative a trasferimenti elettronici di valore (640-ter comma 2).

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2001, n. 231

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per il confronto tra indebita utilizzazione di carta di pagamento e frode informatica; la Corte segnala che la giurisprudenza ha ritenuto talvolta prevalente la qualificazione come frode informatica quando vi sia accesso abusivo a sistemi e prelievo illecito.

Massime di principio

  • L'uso di carte clonate per ottenere carburante può essere qualificato principalmente come frode informatica (art. 640-ter) quando l'azione comporta accesso abusivo ai sistemi degli impianti e prelievo illecito, assorbendo la fattispecie dell'indebita utilizzazione (art. 493-ter).
  • La circostanza che l'illecito abbia riguardato l'acquisto di beni (es. carburante) non equivale automaticamente alla fattispecie aggravata del comma 2 dell'art. 640-ter: per quest'ultima è necessario dimostrare un reale 'trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale'.
  • Se la condotta è riconducibile alla forma non aggravata e tale reato è procedibile a querela di parte, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare non sono ammissibili; occorre pertanto verificare la procedibilità prima di convalidare misure restrittive.
  • Le modifiche introdotte dal D.Lg.vo 184/2021 vanno interpretate tenendo conto della distinzione voluta dal legislatore tra l'indebita utilizzazione di strumenti di pagamento per acquisti e le condotte che comportano trasferimenti elettronici di valore più ampiamente punite.
  • Per assicurare la perseguibilità d'ufficio e giustificare misure restrittive è necessario raccogliere prove che attestino il trasferimento digitale di valore (movimenti elettronici, accrediti o meccanismi di trasferimento) oltre alla semplice prova dell'uso di carte clonate per l'acquisto di beni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.