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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31796/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva definito il giudizio con sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., riformando la decisione di primo grado solo nel trattamento sanzionatorio e rideterminando la pena per il reato di rapina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 129 e 599-bis c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe compiuto il necessario vaglio circa l'eventuale esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e non avrebbe svolto alcuna verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestazioni sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo, oppure per dedurre una pena illegale; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla qualificazione giuridica del fatto. Poiché il motivo dedotto riguardava proprio questi ultimi profili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la trattazione è avvenuta de plano. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato sui motivi di appello; l'accordo sulle questioni concordate implica rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, salvo i limiti ammessi dalla giurisprudenza e la pena illegale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la base formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ma non consente di superare i limiti di impugnabilità propri del concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis, salvo l'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Per i ricorsi avverso sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis c.p.p. dopo la legge n. 103/2017, prevede la trattazione de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in giurisprudenza come antecedente del concordato in appello; i principi elaborati con riferimento a tale disciplina si applicano anche all'attuale art. 599-bis c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62

    Ha introdotto il comma 5-bis all'art. 610 c.p.p., incidendo sulla forma di trattazione del ricorso in questi casi.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi attinenti alla formazione dell'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla divergenza tra decisione e contenuto concordato, non anche per questioni coperte dalla rinuncia ai motivi di appello.
  • La deduzione della mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è, di regola, inammissibile avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello; fa eccezione soltanto la prescrizione già maturata prima della decisione di secondo grado.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto non è proponibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché l'accordo sui punti definiti comporta rinuncia a sollevare ulteriori doglianze nel giudizio di legittimità, salvo il caso di pena illegale.
  • La pena è deducibile in cassazione solo quando sia fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge; non sono censurabili, in questo specifico rito, i profili di mera determinazione della sanzione non trascesi nell'illegalità.
  • Dopo la novella del 2017, i ricorsi contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono trattati de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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