Sentenza del 07/03/2019 n. 6616 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR della Campania denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. In particolare, la CTR aveva ritenuto non provata l'impossibilità di locare l'unico immobile di proprietà e aveva confermato l'applicazione della disciplina sulle società non operative, nonostante la società avesse prodotto incarichi conferiti a tre agenzie immobiliari nel 2006, inclusa una comunicazione di mancata conclusione dell'incarico per assenza di conduttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio di motivazione. Ha chiarito che l'impossibilità di conseguire i ricavi minimi richiesti dalla disciplina sulle società di comodo può essere valutata anche in senso economico e deve tener conto delle effettive condizioni del mercato. La circostanza che il canone richiesto fosse eventualmente elevato non poteva essere data per scontata, ma doveva essere verificata considerando le caratteristiche dell'immobile, la sua ubicazione, il pregio e i prezzi normalmente praticati nella zona. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 30, legge n. 724 del 1994
La norma disciplina le società non operative o cosiddette società di comodo e presume determinati ricavi e redditi minimi sulla base dei beni posseduti.
La disciplina ha finalità antielusive e si applica quando i ricavi effettivi risultano inferiori alle soglie calcolate con i coefficienti normativi. Il contribuente non può limitarsi a dimostrare la propria operatività, ma deve allegare e provare situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere i ricavi e il reddito minimo presunti.
Art. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994
In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, dei proventi o del reddito determinati dalla norma, la società può chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva.
Le situazioni rilevanti devono essere specifiche, oggettive e indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, ma non devono necessariamente avere carattere straordinario. L'impossibilità può essere valutata in termini economici, considerando le concrete condizioni del mercato.
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata quale procedura per chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive.
Consente al contribuente di chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative quando ricorrono situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei risultati minimi previsti.
Art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986
La disposizione individua i criteri per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi.
Per verificare se il canone di locazione sia effettivamente fuori mercato occorre considerare le caratteristiche e il pregio dell'immobile, la collocazione e i prezzi normalmente praticati nella zona.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
Vizio di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria.
La censura è stata ritenuta fondata perché la CTR aveva affermato l'assenza di incarichi ad agenzie immobiliari nonostante tali documenti risultassero prodotti dalla società.
Massime di principio
- L'applicazione della disciplina sulle società di comodo deve essere valutata anno per anno: una società può risultare non operativa in un esercizio e operativa in quello successivo.
- Il mancato raggiungimento dei ricavi presunti può essere giustificato da condizioni oggettive di mercato, anche se l'impossibilità non è assoluta, purché non dipenda da una scelta consapevole dell'imprenditore.
- Per dimostrare l'impossibilità di locare un immobile è utile produrre incarichi ad agenzie immobiliari, comunicazioni di mancata conclusione, offerte, comparazioni con i canoni di zona e ogni altra prova delle concrete iniziative intraprese.
- Un canone potenzialmente superiore ai valori di mercato non esclude automaticamente la giustificazione: il giudice deve verificare concretamente le caratteristiche dell'immobile e la congruità del canone rispetto alla zona e al bene.
- Il contribuente non è tenuto ad accettare condizioni economicamente irragionevoli o a operare in perdita soltanto per evitare l'applicazione della disciplina sulle società non operative.
- La motivazione del giudice deve confrontarsi con tutta la documentazione decisiva prodotta dal contribuente; ignorare documenti rilevanti può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
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