Cassazione Penale, Ordinanza n. 28141/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; 2) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale; 3) vizio di motivazione sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché dalla sintesi del giudizio di appello non risultava alcuna richiesta di rinnovazione istruttoria e, comunque, la rinnovazione in appello è istituto eccezionale utilizzabile solo quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per estrema genericità, essendo fondato su un richiamo non sviluppato a principi giurisprudenziali relativi agli artt. 129 e 530 c.p.p. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sull'adeguatezza della pena, in relazione a personalità dell'imputato e modalità del fatto, sia sul diniego delle attenuanti generiche in prevalenza, valorizzando l'assenza di segni di ravvedimento o di condotte riparatorie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è istituto eccezionale, esperibile solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Richiamato dal ricorrente in modo generico; non emerge una specifica applicazione nel decidere il motivo.
Richiamato dal ricorrente in modo generico; non emerge una specifica applicazione nel decidere il motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è misura eccezionale e non automatica: presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti.
- La mancata deduzione in appello di una richiesta di rinnovazione istruttoria rende manifestamente infondato il motivo di ricorso che assuma l'illegittimo diniego di tale mezzo di prova.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: il mero richiamo a principi giurisprudenziali, senza confronto con la motivazione impugnata, integra una censura inammissibile per genericità.
- La valutazione di pena e attenuanti generiche è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione; è legittimo valorizzare l'assenza di ravvedimento o di condotte riparatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28009/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28010/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28012/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28013/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28014/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28015/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →