Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15583/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da CONSOB a un componente del consiglio di amministrazione di una banca, ritenuto responsabile di plurime violazioni della disciplina sui servizi di investimento e sui doveri organizzativi dell'intermediario. Le contestazioni riguardavano: carenze nella profilatura della clientela e nella valutazione di adeguatezza delle operazioni; finanziamenti alla clientela finalizzati all'acquisto di azioni della banca; irregolarità nella gestione degli ordini di vendita delle azioni; carenze nelle procedure di pricing delle azioni; informazioni non corrette fornite all'autorità di vigilanza in occasione di un aumento di capitale. Il ricorrente sosteneva che, essendo privo di deleghe, non potesse essergli imputata una responsabilità sostanzialmente oggettiva per fatti gestionali posti in essere da altri, che non vi fossero segnali di allarme sufficienti a imporre un suo attivarsi, che la banca avesse un sistema di controlli interni conforme e che l'eventuale condotta dolosa dei vertici o delle strutture interne rendesse inesigibile una diversa condotta da parte sua. Denunciava quindi violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione alla sanzione. Ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina dell'intermediazione finanziaria, gli amministratori di una banca, anche se non esecutivi e privi di deleghe, sono tenuti ad agire in modo informato, a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali, e a non limitarsi a recepire rassicurazioni interne. La prova liberatoria della mancanza di colpa non è stata fornita, mentre le dedotte condotte elusive o dolose dell'alta dirigenza non sono state ritenute idonee a escludere la colpevolezza per omissione dei doveri di controllo e di attivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998

    disciplina l'opposizione avverso le sanzioni CONSOB, che dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione.

  • art. 21, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato come base delle violazioni in materia di correttezza, trasparenza e diligenza nella prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 21, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato per le violazioni relative a organizzazione, procedure e controllo nella prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 8 d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato con riferimento alla vigilanza informativa della CONSOB e alla risposta della banca risultata mendace o comunque smentita dagli accertamenti ispettivi.

  • art. 15 Regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB

    utilizzato come parametro regolamentare per valutare l'adeguatezza dell'organizzazione e delle procedure dell'intermediario.

  • artt. 19, 21 e 15 Regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB

    richiamati per la disciplina delle procedure di pricing delle azioni e dei controlli interni.

  • artt. 39, 40 e 49 Regolamento Intermediari n. 16190/2007

    richiamati per la profilatura della clientela, la valutazione di adeguatezza/appropriatezza e la gestione degli ordini.

  • art. 2381 c.c.

    gli amministratori, anche senza deleghe, devono agire in modo informato, attivarsi sulle criticità aziendali e verificare l'andamento della gestione.

  • art. 2392 c.c.

    concorre a fondare la responsabilità degli amministratori che non intervengono per impedire o attenuare la violazione o le sue conseguenze.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    stabilisce una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, con onere per il trasgressore di provare di aver agito senza colpa.

  • art. 6 l. n. 689 del 1981

    richiamato per la responsabilità solidale nei casi di concorso omissivo nell'illecito amministrativo.

  • art. 13 d.lgs. n. 58 del 1998

    evocato per i requisiti di professionalità richiesti agli amministratori di intermediari bancari.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina dell'intermediazione finanziaria, l'opposizione ex art. 195 t.u.f. è un ordinario giudizio di cognizione: l'autorità deve provare la condotta illecita, anche tramite presunzioni semplici, ma in caso di illecito omissivo il trasgressore deve dimostrare di avere tenuto la condotta doverosa o che essa era inesigibile.
  • Per gli amministratori di banche, anche non esecutivi e privi di deleghe, l'obbligo di "agire in modo informato" non è soddisfatto dal mero affidamento sulle relazioni degli organi esecutivi o delle funzioni interne: occorre acquisire direttamente informazioni e verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei controlli e delle procedure.
  • Le carenze organizzative e procedurali nell'intermediazione finanziaria possono integrare una violazione sanzionabile autonoma, indipendentemente dall'eventuale successiva condotta fraudolenta di singoli dirigenti o dipendenti, se tali condotte erano rese possibili o agevolate da presidi inadeguati.
  • La buona fede o l'inesigibilità della condotta non sono configurabili quando l'amministratore non abbia fatto tutto il possibile per conoscere e prevenire le irregolarità, specie se la gravità delle anomalie era obiettivamente percepibile alla luce della professionalità richiesta dalla carica.
  • Nel settore bancario, i doveri di vigilanza e monitoraggio degli amministratori non esecutivi sono particolarmente intensi e si estendono anche alla verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e della corretta gestione dei servizi di investimento.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiSocietarioBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.