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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08949/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una imprenditrice individuale per l'anno d'imposta 2006, a seguito di omessa dichiarazione IVA e di richiesta documentale tramite questionario. L'Ufficio ha recuperato maggiori imposte dirette e indirette, oltre contributi previdenziali e accessori, ricostruendo il reddito con metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, ritenendo incongrui i ricavi dichiarati e antieconomica l'attività. La contribuente ha sostenuto di avere presentato la dichiarazione nel 2007, non recepita per un problema tecnico, e ha contestato la fondatezza dell'accertamento e l'utilizzabilità della procedura seguita. In cassazione ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per carenza assoluta di motivazione; 2) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo e sugli studi di settore; 3) violazione dello Statuto del contribuente e della normativa unionale per mancato contraddittorio endoprocedimentale; 4) illegittimo uso dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova; 6) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e delle presunzioni semplici, sostenendo che l'accertamento non potesse basarsi sul solo scostamento da parametri o studi di settore.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della sentenza regionale effettiva e sufficiente, non meramente apparente né carente al livello del minimo costituzionale. Ha escluso la violazione delle norme sul contraddittorio preventivo, osservando che l'accertamento non era fondato su studi di settore ma su una verifica analitico-induttiva della contabilità, ritenuta complessivamente inattendibile per l'assoluta sproporzione tra ricavi e costi; inoltre ha rilevato che un contraddittorio in concreto vi era stato mediante la convocazione con questionario e che, comunque, la contribuente non aveva indicato specifiche ragioni difensive che, se espresse in sede amministrativa, avrebbero potuto incidere sulla decisione dell'Ufficio. Ha giudicato inconferente il richiamo all'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, non applicato nel caso. Ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., precisando che il giudice di merito aveva valorizzato gli elementi fattuali addotti dall'Amministrazione e rilevato la mancanza di concreta controprova da parte della contribuente. Ha infine ritenuto fuori fuoco anche il motivo relativo agli studi di settore, ribadendo che la ripresa a tassazione non era basata su tale metodologia ma sull'accertamento analitico-induttivo fondato su contabilità inattendibile e antieconomicità dell'impresa. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente tenuta, risulti complessivamente inattendibile; nel caso concreto è stato ritenuto legittimo il recupero fondato su indizi di antieconomicità e sproporzione tra ricavi e costi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per carenza assoluta di motivazione è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e non apparente.

  • art. 36, comma 2, nn. 2-3-4, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare difetti motivazionali della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la motivazione del giudice d'appello era presente e logicamente apprezzabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, nella formulazione vigente, non sono deducibili meri vizi motivazionali o insufficienze argomentative, ma solo l'omesso esame nei limiti oggi consentiti e comunque non il semplice dissenso sulla motivazione.

  • art. 10, comma 3-bis, L. 146/1998

    Il contraddittorio preventivo previsto per gli accertamenti standardizzati non era dovuto, perché l'Ufficio non aveva operato mediante studi di settore.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Invocato per sostenere la necessità del contraddittorio; la Corte non ne ha ritenuto la violazione nel caso concreto, in assenza dei presupposti di legge.

  • artt. 21 L. 241/1991, 5, 6, 7, 10 e 12 L. 212/2000

    Norme richiamate dalla ricorrente a sostegno della doglianza procedimentale; la Corte ha escluso l'illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio.

  • artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamati in relazione alla garanzia del contraddittorio nei tributi armonizzati, ma la Corte ha negato la fondatezza della censura per difetto di specifica allegazione di difese decisive che sarebbero state precluse.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La censura è stata reputata inconferente perché l'atto non era fondato su controllo automatizzato, bensì su accertamento analitico-induttivo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non è stato invertito a carico della contribuente: il giudice di merito ha valutato gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e ha rilevato la mancanza di concreta controprova.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso la violazione perché l'accertamento non era basato sul mero scostamento statistico, ma su un quadro indiziario complessivo.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono state ritenute correttamente utilizzate dalla CTR, poiché supportate da elementi fattuali gravi e coerenti nel loro complesso.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di IVA; la Corte non ha ravvisato violazione, essendo l'accertamento fondato su presupposti diversi dagli studi di settore.

  • art. 25 D.Lgs. 446/1997

    Norma richiamata tra quelle che si assumevano violate; la censura è stata respinta in quanto non pertinente alla metodologia concretamente adottata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito in cassazione è censurabile solo se manca in modo radicale o è meramente apparente; non basta denunciare insufficienza o non condividere la valutazione del giudice.
  • Il contraddittorio preventivo non è dovuto in ogni accertamento tributario: occorre verificare la specifica metodologia adottata dall'Ufficio. Se l'accertamento non è standardizzato ma analitico-induttivo fondato sull'inattendibilità della contabilità, la doglianza sul mancato contraddittorio non è fondata in quanto tale.
  • Nei tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta rilievo solo se il contribuente allega in modo specifico difese non dilatorie che, se rappresentate prima, avrebbero potuto incidere sull'esito dell'azione amministrativa.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può valorizzare elementi presuntivi quali antieconomicità dell'attività e sproporzione tra ricavi e costi, purché il quadro indiziario sia complessivo e logicamente coerente.
  • La censura sull'onere della prova è infondata quando il giudice di merito non esige dalla parte contribuente la prova del fatto negativo in astratto, ma si limita a rilevare la mancanza di concreta controprova rispetto agli elementi probatori e presuntivi offerti dall'Amministrazione.
  • Il richiamo a norme sul controllo automatizzato o agli studi di settore è inconferente quando l'atto impugnato sia fondato su una diversa base legale e su una diversa metodologia di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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