Cassazione Penale, Sentenza n. 26219/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 2/10/2023 con cui la Corte d'appello di Catanzaro, su richiesta della Procura Generale, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a STELLA con sentenza irrevocabile del 4/1/2010. La revoca si basava sul fatto che lo STELLA avrebbe commesso, entro il termine dei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, reati tra cui l'art. 416-bis cod. pen. (con indicazione temporale nel capo d'imputazione come "da epoca immediatamente successiva al 14.5.2014") e reati di rapina e ricettazione commessi nel novembre/dicembre 2016. Il ricorrente lamentava che, dalla sentenza di cognizione, risultava che la partecipazione di STELLA alla pianificazione delle rapine fosse nata solo in seguito al sequestro del 26/9/2016 e dunque non poteva essere fatta risalire a periodi utili ai fini della revoca (entro il 4/1/2015), contestando la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente interpretato e motivato il contenuto del giudicato in ordine ai riferimenti temporali: l'ordinanza recepisce dalla sentenza di cognizione espressioni quali "preliminare opera di pianificazione" e "variegata serie di condotte da lui tenute" senza chiarire in cosa consistessero tali attività e, soprattutto, senza indicare in quale arco temporale fossero collocate. Poiché per disporre la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen. sarebbe stato necessario accertare che la pianificazione fosse antecedente al termine dei cinque anni (ossia anteriore al 4/1/2015), la motivazione è stata ritenuta lacunosa e viziata, con conseguente annullamento e rinvio per colmare la carenza motivazionale.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato contestato al ricorrente come elemento ostativo al mantenimento del beneficio; la sentenza e l'ordinanza fanno riferimento alla commissione di reati di associazione di tipo mafioso per valutare la revoca della sospensione condizionale.
art. 628 cod. pen.
Reato di rapina contestato in relazione ad episodi del novembre/dicembre 2016 che sono stati usati per giustificare la revoca della sospensione condizionale.
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione contestato in relazione agli eventi per i quali lo STELLA è stato condannato e che hanno inciso sulla valutazione del giudice dell'esecuzione.
art. 168, primo comma, n. 1) cod. pen.
Norma che prevede la revoca automatica o normativa della sospensione condizionale della pena ove il beneficiario commetta altro reato entro il termine di prova (cinque anni); la Corte sottolinea che, per applicare la causa di revoca, occorre accertare che la nuova condotta rilevante si sia effettivamente svolta entro il predetto termine, con adeguata determinazione temporale.
Principio giurisprudenziale sul potere del giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato
"da epoca immediatamente successiva al 14.5.2014"
Il giudice dell'esecuzione può (e deve) interpretare il giudicato per ricavarne gli elementi necessari all'esecuzione e alla revoca dei benefici, ma l'interpretazione richiede che si traggano elementi chiari e specifici dal provvedimento irrevocabile. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fornire i riferimenti temporali essenziali e abbia travisato il contenuto del capo d'imputazione e della sentenza di cognizione.
Massime di principio
- Per disporre la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen. è necessario provare che la nuova condotta rilevante sia ricaduta nel periodo di prova (cinque anni dall'irrevocabilità): la mera enunciazione del reato non è sufficiente se manca l'indicazione temporale.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere di interpretare il giudicato e di ricavarne elementi non espressamente definiti per finalità esecutive, ma tale attività interpretativa deve essere motivata in modo chiaro e ancorata a elementi di fatto deducibili dalla sentenza irrevocabile.
- Quando il capo d'imputazione riporta formule temporali circaverse (es. "da epoca immediatamente successiva al ..."), il giudice dell'esecuzione non può assumere automaticamente che ciò copra periodi utili per la revoca senza spiegare come le condotte concrete identificate nella sentenza si collochino temporalmente rispetto al termine di prova.
- La semplice trasposizione di frasi della sentenza di merito (es. "preliminare opera di pianificazione") non sostituisce una ricostruzione cronologica dei fatti: è necessaria la specificazione di quando le attività di pianificazione siano effettivamente iniziate.
- In assenza di una adeguata chiarificazione temporale, il provvedimento di revoca può essere annullato e la questione rimessa al giudice dell'esecuzione perché integri la motivazione e proceda a un nuovo accertamento.
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