L.R. Campania 20/2012
Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Campania, le tipologie di apprendistato previste dal d.lgs. 167/2011, integrando profili formativi, incentivi e ruolo della formazione aziendale. Regola apprendistato per qualifica/diploma, professionalizzante, alta formazione e mobilità, prevede misure sperimentali per 29-32 e 29-35 anni e contiene norme transitorie, abrogazioni e copertura finanziaria per il 2012 e gli anni successivi.
Disciplina regionale dell’apprendistato in Campania
Disciplina regionale dell’apprendistato in Campania
La legge regionale della Campania n. 20 del 2012 disciplina, per gli aspetti di competenza regionale, il contratto di apprendistato in attuazione del d.lgs. 167/2011. Il provvedimento definisce le tipologie contrattuali, i profili formativi, alcuni incentivi economici e le misure transitorie applicabili sul territorio campano.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina regionale integra quella statale e quella derivante da accordi interconfederali o contratti collettivi, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 167/2011. La Regione riconosce il valore formativo dell’azienda e sostiene la bilateralità, finanziando percorsi formativi aziendali organizzati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative o dagli enti bilaterali.
Tipologie di apprendistato disciplinate
Sono ricompresi:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e ricerca;
- apprendistato per i lavoratori in mobilità.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Questo contratto può essere stipulato in tutti i settori con soggetti che abbiano compiuto 15 anni e non abbiano raggiunto i 25 anni, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e per contrastare la dispersione scolastica. La durata coincide con quella necessaria per il rilascio della qualifica o del diploma, nei limiti previsti dalla normativa statale.
La Regione deve regolamentare con atto amministrativo i profili formativi regionali e il monte ore di formazione, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative. In prima attuazione si applicano gli accordi Stato-Regioni e le relative intese e decreti interministeriali richiamati dalla legge.
Il monte annuo di formazione non può essere inferiore a 400 ore; può essere ridotto per gli apprendisti ultradiciottenni in presenza di crediti formativi riconosciuti. La Regione definisce con atto amministrativo le modalità di riconoscimento dei crediti.
Formazione e standard per la qualifica e il diploma
La formazione interna o esterna deve essere coerente con la qualifica o il diploma da conseguire e strutturata secondo gli standard regionali, nel rispetto dell’assetto statale richiamato. La contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale individua le modalità di erogazione della formazione aziendale, anche tramite enti bilaterali, nel rispetto degli standard regionali e della tracciabilità del percorso formativo.
La Regione promuove inoltre intese tra università, istituti scolastici, associazioni di categoria, enti bilaterali, enti di formazione e imprese, con particolare attenzione alle competenze artigiane.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Il contratto può essere stipulato in tutti i settori pubblici e privati con soggetti tra 18 e 29 anni; per chi possiede già una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 226/2005 è ammesso dal 17° anno di età.
In attesa dei contratti collettivi che disciplinano durata e modalità della formazione, si applicano l’intesa Regione-parti sociali del 10 dicembre 2010 e l’Accordo interconfederale del 18 aprile 2012.
Incentivi sperimentali e percorsi formativi per lavoratori più anziani
La legge estende, in via sperimentale, gli incentivi regionali dell’apprendistato professionalizzante ai contratti di lavoro subordinato stipulati con soggetti tra 29 e 32 anni, inclusi i disoccupati di lunga durata che beneficiano delle agevolazioni della legge n. 407/1990. Tali lavoratori possono accedere anche ai percorsi formativi previsti dalla legge, con i relativi benefici economici.
Maestro artigiano e Bottega Scuola
La Regione deve stabilire con atto amministrativo, sentite le associazioni di categoria, le modalità per il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano o di mestiere.
Il riconoscimento del Maestro artigiano è finalizzato all’istituzione della Bottega Scuola, che si basa sul tirocinio formativo presso imprese abilitate. La Giunta regionale disciplina modalità di riconoscimento e funzionamento della Bottega Scuola. Il titolo abilita alla formazione professionalizzante interna, alla docenza, all’affiancamento nella formazione sul lavoro e al tutoraggio.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Questa tipologia può essere utilizzata in tutti i settori pubblici e privati per attività di ricerca, per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore, titoli universitari, alta formazione e dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi degli ITS.
È inoltre ammessa per il praticantato finalizzato all’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La Regione promuove intese con ordini professionali e scuole di specializzazione per le professioni legali per definire gli aspetti formativi e i requisiti minimi, nel rispetto degli ordinamenti nazionali.
Possono essere assunti soggetti tra 18 e 29 anni. In via sperimentale, gli incentivi regionali di questa tipologia si estendono ai contratti di lavoro subordinato con soggetti tra 29 e 35 anni, inclusi i disoccupati di lunga durata aventi diritto ai benefici della legge n. 407/1990.
I profili formativi e la durata dell’apprendistato per attività di ricerca sono definiti con atto amministrativo regionale, sentiti università, istituti tecnici e professionali, ufficio scolastico regionale, associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative ed enti bilaterali. La regolamentazione deve riguardare anche il riconoscimento di crediti e titoli.
Apprendistato per i lavoratori in mobilità
È consentita l’assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori in mobilità per qualificazione o riqualificazione professionale, nel rispetto del d.lgs. 167/2011. Non è previsto un limite massimo di età.
La Regione favorisce intese tra parti sociali per il ricollocamento dei lavoratori espulsi dal tessuto produttivo, con particolare riguardo a percorsi formativi tipici dell’apprendistato e al rilascio di qualifiche artigiane. Sono previsti specifici incentivi regionali all’assunzione, anche tramite accordi con associazioni datoriali ed enti bilaterali che contribuiscano economicamente.
Misure temporanee e regime transitorio
In attesa del decreto ministeriale previsto dal d.lgs. 167/2011, la Regione stabilisce con delibera di Giunta, sentite le parti sociali, gli standard formativi e le modalità di verifica dei risultati per:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- apprendistato di alta formazione.
Con le stesse modalità sono individuate le caratteristiche formative del tutor o referente aziendale. Per l’apprendistato professionalizzante, tale disciplina transitoria vale per i settori privi di specifica regolazione nei contratti o accordi collettivi.
Osservatorio regionale sull’apprendistato
È istituito presso l’ARLAS, con partecipazione delle parti sociali e degli enti bilaterali, l’Osservatorio sull’apprendistato della Regione Campania, presieduto dall’assessore competente o da un delegato. L’Osservatorio svolge funzioni di informazione, gestione banche dati, monitoraggio, valutazione e promozione dell’istituto e delle attività connesse.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale Campania n. 14 del 2009, già recanti disciplina in materia di lavoro e formazione professionale.
Copertura finanziaria
Per il 2012 gli oneri sono coperti nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione tramite risorse statali destinate alla formazione nell’apprendistato e fondi cofinanziati dell’Unione europea nell’ambito del POR Campania 2007/2013, Asse 1, Obiettivo specifico/operativo sull’attuazione delle nuove tipologie di apprendistato. Per gli anni successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio, sempre entro i limiti delle risorse statali e dei fondi UE richiamati.
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