L.R. Campania 15/2012
Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il welfare campano, introducendo Fondo sociale per la non autosufficienza, fondo unico di ambito, nuove regole per integrazione socio-sanitaria, autorizzazione/accreditamento e sanzioni. Prevede anche il riordino delle IPAB e aggiorna la disciplina degli asili nido. Entrata in vigore dal 10 luglio 2012; alcune disposizioni sono transitorie o legate a termini specifici (es. adeguamento al 1° luglio 2013).
Semplificazione e riordino del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza, con modifiche su asili nido e IPAB
Semplificazione e modernizzazione del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza
La legge regionale della Campania interviene in modo ampio sulla disciplina del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, con particolare attenzione alla non autosufficienza. Riorganizza la programmazione di ambito, istituisce fondi dedicati, disciplina il riordino delle IPAB e aggiorna anche la normativa sugli asili nido.
Modifiche al sistema integrato di welfare regionale
La legge modifica la legge regionale Campania 23 ottobre 2007, n. 11, ridefinendo i compiti di programmazione e coordinamento della Regione e degli ambiti territoriali. Viene rafforzata la centralità dei Piani di zona di ambito e introdotta una disciplina più dettagliata per autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei soggetti che erogano servizi sociali e socio-sanitari.
Tra gli elementi principali:
- la Regione definisce i principi di coordinamento della programmazione socio-sanitaria e gli indirizzi per i Piani di zona;
- il regolamento di attuazione deve disciplinare procedure, requisiti, criteri di qualità, controlli e vigilanza;
- sono richiesti requisiti non discriminatori, trasparenti e idonei a garantire qualità, omogeneità territoriale e tutela degli utenti;
- viene istituito il fondo regionale per la non autosufficienza, parte del fondo sociale regionale.
Organizzazione degli ambiti territoriali e programmazione di zona
Gli ambiti territoriali assumono un ruolo centrale nella gestione dei servizi. La disciplina risultante rafforza la forma associativa tra comuni, il ruolo del comune capofila e l’ufficio di piano.
In particolare:
- gli ambiti devono istituire il fondo unico di ambito;
- devono dotarsi di strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di controllo strategico;
- il piano di zona è adottato previa concertazione con province, comunità montane, aziende pubbliche di servizi alla persona, terzo settore, organizzazioni sindacali e altri soggetti della solidarietà locale;
- il piano va comunicato alla Regione entro 20 giorni dall’adozione;
- in caso di difformità la Regione chiede modifiche e integrazioni, da trasmettere entro 30 giorni;
- se i rilievi non sono superati, la Regione procede in via sostitutiva mediante commissario ad acta.
Fondo unico di ambito e risorse per il sistema locale
La legge istituisce il fondo unico di ambito, strumento finanziario unitario per la realizzazione del piano di zona. Le risorse confluiscono in capitoli dedicati del bilancio del comune capofila o della forma associativa prescelta.
Il fondo è alimentato da:
- risorse del fondo sociale regionale;
- risorse del sistema delle autonomie locali;
- fondi europei;
- risorse di altri soggetti pubblici o privati.
Le risorse devono essere tenute con contabilità separata e non possono essere usate per finalità diverse da quelle del piano di zona.
Riordino delle IPAB e istituzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona
La legge conferisce alla Giunta regionale il potere di disciplinare con regolamento il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ispirandosi al d.lgs. 207/2001.
Il riordino prevede, in sintesi:
- trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona delle istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o concentrate in essi e di quelle con patrimonio complessivo non inferiore a 500.000 euro che erogano direttamente servizi socio-assistenziali;
- trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, secondo il carattere e l’organizzazione, di varie categorie di istituzioni ed enti equiparati;
- esclusione dalla trasformazione delle istituzioni inattive da oltre due anni o che hanno esaurito lasciti testamentari o finalità statutarie;
- possibilità di presentare un piano di risanamento per le istituzioni inattive da meno di due anni o prive dei requisiti patrimoniali;
- estinzione delle istituzioni non trasformabili, con vincolo di destinazione del patrimonio a scopi sociali;
- salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- intervento sostitutivo regionale in caso di inadempienza degli organi.
Nel periodo transitorio è vietato alienare o trasformare immobili o titoli, costituire diritti reali sugli stessi e stipulare locazioni, salvo quanto necessario per il piano di risanamento.
La disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona prevede autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e gestionale, criteri imprenditoriali, bilancio economico pluriennale e annuale, bilancio sociale, contabilità analitica e controlli interni. Il regolamento disciplina anche l’onorificità degli amministratori, i controlli, le estinzioni e l’intervento sostitutivo regionale.
Procedura per l’offerta dei servizi e autorizzazioni
I soggetti pubblici e privati che intendono erogare servizi sociali devono presentare istanza all’amministrazione competente dell’ambito territoriale secondo il regolamento di attuazione, con semplificazioni amministrative. Sono inoltre previste sanzioni per omessa SCIA, mancata comunicazione di variazioni o sospensioni e inadempienza della carta dei servizi.
Integrazione socio-sanitaria e non autosufficienza
La parte più rilevante della legge ridefinisce l’integrazione socio-sanitaria per la non autosufficienza. La Regione riconosce e sostiene un modello unitario di programmazione e presa in carico basato su progetti assistenziali personalizzati e su una valutazione integrata del bisogno.
I principi principali sono:
- definizione di non autosufficienza come impossibilità di compiere autonomamente le azioni quotidiane o necessità di interventi socio-riabilitativi e assistenziali continui;
- programmazione in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI);
- assegnazione di un case manager;
- distinzione tra titolarità sanitaria e sociale in base alla prevalenza del bisogno;
- finanziamento sanitario delle prestazioni sanitarie e finanziamento sociale delle prestazioni sociali.
La Giunta regionale, dopo una sperimentazione semestrale, deve adottare entro un anno uno strumento unitario di valutazione del bisogno sociale e sanitario. È inoltre prevista una ricognizione annuale del fabbisogno e la destinazione di risorse su un capitolo dedicato.
Coordinamento regionale e programmazione integrata
È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il coordinamento regionale per la programmazione sociale e sanitaria integrata per la non autosufficienza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il coordinamento deve:
- definire modalità e procedure di coordinamento dei servizi;
- definire i criteri di accertamento della non autosufficienza anche secondo l’ICF OMS;
- sperimentare lo strumento di valutazione integrata;
- emanare indirizzi operativi per comuni associati e ASL;
- definire indirizzi sul sistema informativo;
- definire i criteri di riparto del fondo sociale per la non autosufficienza.
La programmazione locale deve essere raccordata tramite protocolli d’intesa tra comuni associati e aziende sanitarie. I programmi delle attività territoriali e i piani di zona devono indicare i servizi, i posti, i volumi di prestazioni, le procedure di accesso e le risorse necessarie.
Fondo sociale per la non autosufficienza
La legge istituisce il Fondo sociale per le prestazioni erogate a utenti non autosufficienti valutati in UVI, comprensivo delle risorse del fondo nazionale per la non autosufficienza.
Il fondo finanzia esclusivamente le prestazioni sociali integrate con quelle sanitarie e a titolarità sociale, tra cui:
- assistenza domiciliare anche sotto forma di assegni di cura;
- prestazioni semiresidenziali e di lungo-assistenza;
- prestazioni residenziali;
- telesoccorso e telecontrollo;
- oneri sociali e contributi figurativi per chi assiste persone non autosufficienti.
Le risorse sono assegnate agli ambiti territoriali con vincolo di destinazione e sono aggiuntive rispetto alle prestazioni sanitarie.
Gestione dei servizi e affidamento
I comuni associati gestiscono i servizi previsti dal piano sociale di ambito in forma associata e con modalità orientate alla qualità.
La disciplina prevede che:
- per i servizi privi di rilevanza economica possano essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche di servizi alla persona e soggetti del terzo settore;
- per i servizi sociali di rilevanza economica si ricorra alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- in caso di esternalizzazione, il criterio ordinario di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- i contratti devono garantire l’applicazione dei CCNL delle categorie coinvolte.
Sanzioni amministrative e ufficio utenti
È introdotto un sistema sanzionatorio amministrativo per i soggetti erogatori dei servizi. Le sanzioni riguardano:
- mancata presentazione della SCIA;
- omessa comunicazione di variazioni temporanee;
- omessa comunicazione della sospensione del servizio;
- inadempienza della carta dei servizi.
Le sanzioni sono irrogate dall’amministrazione competente dell’ambito territoriale. Inoltre, ciascun ambito territoriale deve istituire, di norma presso l’URP, un ufficio degli utenti, disciplinandone funzionamento e attività.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Le strutture residenziali e semiresidenziali già provvisoriamente autorizzate devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro il 1° luglio 2013. Fino all’adozione del nuovo regolamento continuano ad applicarsi, se compatibili, le disposizioni del regolamento regionale del 2009.
La legge dispone anche la soppressione dei consorzi di funzioni costituiti per la gestione dei servizi sociali ai sensi della normativa statale richiamata.
Inoltre:
- per tutto il periodo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, le competenze regionali in materia ricadenti nell’accordo di rientro sono esercitate dal Commissario ad acta;
- dalla data di entrata in vigore del regolamento sul riordino delle IPAB è abrogata la legge regionale Campania 15/1984.
Modifiche alla disciplina degli asili nido
La legge interviene anche sulla legge regionale Campania 48/1974 sugli asili nido comunali.
Le principali novità sono:
- standard minimi di superficie per bambino: almeno 6 mq netti di spazio interno e almeno 10 mq complessivi tra spazi interni ed esterni;
- i micro-nidi devono avere capienza non inferiore a 6 e non superiore a 29 bambini;
- la dotazione organica deve comprendere un coordinatore con determinati titoli di laurea, laureati in scienze dell’educazione o della formazione, assistenti sociali, educatori professionali e operatori d’infanzia;
- è prevista una proporzione minima di personale: almeno una figura ogni 6 bambini sotto l’anno di età e almeno una ogni 10 bambini sopra l’anno;
- sono abrogati alcuni articoli della legge del 1974.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Per il 2012 l’onere è quantificato in 150.000 euro, coperto mediante prelievo dalla UPB 7.28.135, con corrispondente incremento della UPB 4.16.41. Per gli anni successivi la copertura è rimessa alle ordinarie disposizioni di bilancio.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi dal 10 luglio 2012.
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