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Legge

L.R. Campania 23/2012

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 23/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla normativa sanitaria della Campania, modificando il riordino del servizio sanitario regionale, la disciplina dei direttori generali, dei comitati dei sindaci, dei commissariamenti e di alcuni profili patrimoniali. Introduce anche obblighi sui defibrillatori nei luoghi di grande affluenza e regole transitorie per l’accreditamento di alcune strutture sanitarie subentrate a seguito di acquisto fallimentare.

Modifiche alla disciplina sanitaria regionale e all’accreditamento di strutture sanitarie

Modifiche alla disciplina sanitaria regionale e all’accreditamento

La legge regionale Campania 21 luglio 2012, n. 23 interviene in modo mirato sulla normativa del servizio sanitario regionale e su alcune disposizioni in materia di accreditamento. Introduce obblighi organizzativi e sanzionatori, precisa la durata di incarichi dirigenziali e disciplina specifiche situazioni transitorie nel settore sanitario.

Organizzazione del servizio sanitario regionale

Viene integrata la disciplina del riordino del servizio sanitario regionale contenuta nella legge regionale n. 32 del 1994. Tra gli interventi principali vi è l’introduzione del Piano Trauma Campania, adottato dalla Giunta regionale previa audizione delle associazioni maggiormente rappresentative e senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Defibrillatori nei luoghi di grande affluenza

Per garantire interventi tempestivi in caso di arresto cardiaco, le aziende sono obbligate a dotarsi di almeno un defibrillatore semiautomatico esterno nei luoghi di grande affluenza, come definiti dall’allegato A del decreto ministeriale 18 marzo 2011.

  • L’obbligo vale per le aziende che operano in tali luoghi.
  • La mancata osservanza comporta la chiusura dell’attività per almeno 15 giorni.

Direttori generali e incarichi dirigenziali

La legge ridefinisce il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie:

  • è a tempo pieno e di diritto privato;
  • si instaura con contratto di durata triennale;
  • è rinnovabile.

È inoltre stabilito che l’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione già nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2012, n. 179, è incaricata anche della valutazione dei requisiti dei direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, in attuazione della legge regionale n. 14 del 2012.

Comitati dei sindaci e rappresentanza territoriale nelle ASL

Per le ASL il cui ambito territoriale non coincide con quello di un singolo comune, le funzioni attribuite al sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci dei comuni compresi nell’ambito dell’azienda, che al suo interno nomina cinque componenti.

La disciplina del comitato di rappresentanza viene precisata come segue:

  • i nominativi dei componenti devono essere comunicati alla Regione entro 10 giorni dalla designazione;
  • la Regione istituisce il comitato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ne notifica la costituzione al direttore generale e ai componenti;
  • il comitato è convocato e presieduto dal sindaco, o da un suo delegato, del comune con il maggior numero di abitanti;
  • per convocazione, validità della seduta e voto si applicano le regole statutarie e regolamentari del consiglio comunale del comune più popoloso.

Sono abrogati i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1994.

I componenti delegati decadono quando decade il sindaco del rispettivo comune. Il comitato va rinnovato integralmente se, per dimissioni o altre cause, viene meno la metà dei membri elettivi.

È previsto inoltre che:

  • il comitato dei sindaci di distretto esamini preliminarmente gli argomenti all’ordine del giorno del comitato di rappresentanza insieme ai propri rappresentanti, vincolandoli alle decisioni assunte;
  • su richiesta della maggioranza o di un terzo dei componenti del comitato di rappresentanza, in presenza di questioni ad alto impatto, il presidente convochi i sindaci o loro delegati di tutti i comuni rientranti negli ambiti territoriali delle ASL.

Patrimonio, alienazioni e avanzo di amministrazione

In materia patrimoniale, la legge precisa che l’impiego degli avanzi di amministrazione avviene nel rispetto dell’articolo 2430 del codice civile.

È inoltre consentita l’alienazione del patrimonio strumentale, secondo le procedure previste dall’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2012, purché l’intero ricavato sia reinvestito in un analogo investimento strumentale più idoneo alle esigenze economiche dell’azienda.

Commissariamento delle aziende sanitarie

Il commissariamento delle ASL e delle aziende ospedaliere non può durare oltre 12 mesi e non è rinnovabile.

Mobilità intra-regionale e trattamento accessorio dei dirigenti sanitari

Per evitare ulteriori spese a carico del bilancio regionale e garantire la qualità dell’assistenza, i dirigenti medici del ruolo sanitario che si trasferiscono per mobilità intra-regionale possono conservare il diritto alla retribuzione del trattamento accessorio collegato alla posizione, se nell’azienda o ASL di destinazione sono presenti adeguati criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali in coerenza con l’atto aziendale.

Regime transitorio sull’accreditamento istituzionale

La legge modifica anche la legge finanziaria regionale 2011 introducendo una disciplina transitoria per l’accreditamento di alcune strutture sanitarie.

In particolare, ferma la sussistenza del fabbisogno, la Regione può concedere l’accreditamento definitivo, in deroga ai requisiti ordinari, ai soggetti che:

  • abbiano presentato domanda di accreditamento ai sensi della legge regionale n. 23 del 2011;
  • siano subentrati, tramite acquisto dal curatore fallimentare, nella titolarità di strutture il cui rapporto di provvisorio accreditamento con il SSR si sia risolto ai sensi della legge regionale n. 15 del 2002;
  • abbiano ottenuto esito positivo delle verifiche delle Commissioni locali ASL;
  • confermino l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura e il possesso degli ulteriori requisiti per l’accreditamento definitivo.

È inoltre previsto che alcune attività già disciplinate dalla legge regionale n. 16 del 2008, se hanno presentato domanda secondo i termini e le modalità della legge regionale n. 4 del 2011, possano operare in regime di accreditamento, restando fermi i requisiti dei regolamenti regionali n. 3/2006 e n. 1/2007.

Decorrenza ed efficacia pratica

La legge entra nel sistema normativo regionale dal 30 luglio 2012, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Alcune previsioni hanno natura organizzativa e transitoria legata al contesto sanitario dell’epoca; la disciplina sull’accreditamento riguarda specifiche strutture e procedure riferite a domande già presentate secondo norme e termini individuati nel testo.

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