L.R. Campania 17/2012
Integrazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto di consorzi per le aree di sviluppo industriale) e modifiche all'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 concernenti il termine della presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Campania n. 17/2012 disciplina la riacquisizione da parte delle ASI di suoli e stabilimenti industriali dismessi dopo 24 mesi di inattività, con regole su cessione a terzi, indennità e trasferimento di beni regionali. Estende inoltre da 18 a 24 mesi il termine per presentare istanze edilizie ex l.r. 1/2011. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Riacquisizione di suoli e impianti ASI e proroga termini per istanze edilizie
Riacquisizione di suoli e impianti nelle aree ASI
La legge interviene sull’assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Campania, introducendo un meccanismo di riacquisizione dei suoli e degli stabilimenti industriali o artigianali in caso di cessazione dell’attività produttiva. La disciplina mira a favorire il riuso dei siti produttivi e a impedire il prolungato abbandono di aree industriali.
Cessione a terzi e continuità dell’insediamento produttivo
Quando l’attività produttiva cessa, l’azienda che ha ottenuto suoli espropriati per un insediamento industriale può cedere l’immobile e le pertinenze a un soggetto terzo solo previo parere favorevole dell’ASI competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva. La cessione resta vincolata alla realizzazione dell’iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano validato dall’ASI.
Riacquisizione dei suoli da parte dell’ASI
Se, decorsi 24 mesi dalla cessazione dell’attività produttiva, non vi sia ripresa dell’attività, né un progetto documentato di ristrutturazione o riconversione, né una diversa iniziativa dello stesso imprenditore approvata dall’ASI, né una richiesta di autorizzazione alla cessione per altra iniziativa produttiva, l’ASI competente può riacquisire i suoli e gli stabilimenti realizzati tramite espropriazione. La riacquisizione è dichiarata opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile su richiesta dell’ASI, in coerenza con le originarie previsioni del Piano Regolatore Generale ASI.
Regole consortili, nullità e indennità
I regolamenti consortili devono prevedere, a pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali rientrino nella piena disponibilità dell’ASI dopo 24 mesi di inattività dell’azienda insediata. In tal caso, il riutilizzo avviene per nuovi programmi produttivi e al precedente assegnatario spetta solo il rimborso delle somme originariamente corrisposte per la cessione, senza maggiorazioni. Se i suoli sono stati edificati, l’indennità è determinata secondo i criteri dell’art. 63, comma 3, della l. 448/1998.
Ambito di applicazione esteso
Le nuove disposizioni si applicano anche ai suoli per attività industriale originariamente acquisiti da soggetti pubblici diversi dalle ASI, purché oggi ricadano nella competenza gestionale delle ASI. Si applicano inoltre ai casi di cessazione della produzione industriale con dichiarazione di fallimento e, per quanto compatibili, ai suoli ceduti o da cedere per attività manifatturiere nelle aree PIP dei Comuni che abbiano acquisito i suoli mediante espropriazione.
Beni immobili regionali inutilizzati e trasferimento ai Consorzi ASI
I beni immobili inutilizzati o dismessi di proprietà della Regione, o comunque nella sua disponibilità, situati su aree ASI, sono trasferiti ai Consorzi ASI competenti per territorio per il loro riutilizzo nell’ambito dei compiti istituzionali. I Consorzi devono riferire alla Regione sull’utilizzo di tali beni entro 12 mesi dal trasferimento.
Acquisizione gratuita di impianti da parte dei Consorzi ASI
I Consorzi ASI che, alla data di entrata in vigore della legge, possedevano impianti ricompresi nel piano triennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 18 dicembre 1984 acquisiscono a titolo gratuito la proprietà di tali impianti. La Regione deve procedere al trasferimento entro 90 giorni dalla richiesta formale del Consorzio.
Proroga del termine per le istanze edilizie
La legge modifica la l.r. Campania n. 1/2011 sostituendo il termine di 18 mesi con quello di 24 mesi per la presentazione delle istanze relative alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla disciplina richiamata.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
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