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Ordinanza

Ordinanza n. 2001/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del TAR Lazio che ha declinato la competenza in favore del TAR Emilia Romagna sul ricorso contro la graduatoria di merito e i provvedimenti di rettifica e integrazione relativi a un concorso per posti di docente nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la graduatoria di merito e i successivi provvedimenti di rettifica e integrazione adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna nell'ambito del concorso bandito con D.D.G. n. 2575/2023 per la classe di concorso AB24, nella parte in cui non era stata inclusa tra i vincitori. Il TAR Lazio aveva declinato la competenza in favore del TAR Emilia Romagna, ritenendo applicabile il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., sia perché gli atti erano stati adottati dall'autorità periferica avente sede in Emilia Romagna, sia perché i loro effetti erano limitati alla formazione della graduatoria regionale. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la procedura concorsuale avesse natura unitaria e nazionale, anche se organizzata regionalmente, e che gli atti degli Uffici Scolastici Regionali fossero meramente applicativi di atti ministeriali, con effetti potenzialmente ultraregionali sullo status e sulla mobilità dei docenti. Ha quindi invocato la competenza del TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., nonché il collegamento funzionale con il bando e la disciplina ministeriale nazionale. Ha inoltre richiamato precedenti del TAR Lazio relativi alla medesima procedura. È intervenuta ad opponendum una candidata controinteressata, eccependo l'inammissibilità del regolamento e contestandone il merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il regolamento di competenza e dichiarato competente il TAR Emilia Romagna, sede di Bologna. Applicando il criterio della ragione più liquida, ha prescinduto dalle eccezioni processuali dell'interveniente, ritenendo il regolamento infondato nel merito. Il Collegio ha richiamato l'ordinanza della Sezione n. 2556/2025 e l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 13/2021: il criterio degli effetti prevale su quello della sede solo quando consente di radicare la competenza presso un TAR periferico; quando, invece, gli effetti condurrebbero alla competenza del TAR Lazio, prevale il criterio della sede. Inoltre, anche qualificando gli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale come aventi efficacia ultraregionale, essi restano atti emanati da un'autorità periferica, sicché la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità emanante, in applicazione del principio di prossimità e dell'art. 13, comma 3, ultima parte, c.p.a. Sono state ritenute irrilevanti la natura nazionale del concorso, la possibile incidenza degli atti sull'immissione in ruolo e la mobilità nazionale dei docenti, poiché tali elementi erano già stati considerati e disattesi nel precedente richiamato. Il diverso precedente del TAR Lazio invocato dalla ricorrente è stato ritenuto non pertinente, poiché in quella controversia erano stati impugnati anche il bando e la tabella ministeriale dei titoli, mentre nel caso in esame erano stati impugnati esclusivamente atti dell'autorità periferica. Il generico richiamo agli atti presupposti e consequenziali non è stato ritenuto sufficiente a estendere l'oggetto dell'impugnazione al bando o alla tabella dei titoli. Le spese del regolamento sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    criterio generale della sede dell'autorità emanante e criterio degli effetti dell'atto

    La competenza territoriale si determina considerando sede dell'autorità emanante ed effetti dell'atto; nel caso concreto il criterio conduce alla competenza del TAR Emilia Romagna.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    criterio residuale relativo agli atti statali e agli atti di autorità periferiche con efficacia ultraregionale

    Anche ove gli atti di un'autorità periferica producano effetti ultraregionali, la competenza resta attribuita al TAR della sede dell'autorità emanante, secondo il principio di prossimità.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    Non trova applicazione quando sono impugnati esclusivamente atti dell'autorità periferica e non anche atti generali o presupposti emanati dall'autorità ministeriale.

  • art. 15 c.p.a.

    Disciplina il regolamento di competenza, mediante il quale è stata sottoposta al Consiglio di Stato la questione relativa al TAR territorialmente competente.

  • art. 16 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento sul regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Quando sono impugnati esclusivamente atti adottati da un'autorità amministrativa periferica, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione tale autorità ha sede, anche se gli atti producono effetti ultraregionali.
  • Nel rapporto tra criterio della sede dell'autorità emanante e criterio degli effetti dell'atto, il criterio degli effetti prevale soltanto quando conduce alla competenza di un TAR periferico; se conduce alla competenza del TAR Lazio, prevale il criterio della sede, secondo il principio di prossimità.
  • La natura nazionale di una procedura concorsuale, la sua disciplina uniforme, la possibile incidenza sull'immissione in ruolo e la mobilità nazionale dei candidati non spostano la competenza al TAR Lazio quando il ricorso riguarda esclusivamente atti applicativi adottati da un Ufficio Scolastico Regionale.
  • La competenza del TAR Lazio può essere giustificata dall'impugnazione di atti generali o presupposti emanati dall'autorità ministeriale; il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, a ogni atto presupposto o consequenziale non equivale all'impugnazione specifica del bando o di altri atti generali.
  • Ai fini della competenza territoriale occorre individuare concretamente gli atti impugnati: la competenza non può essere attratta al foro dell'autorità centrale sulla base del solo collegamento funzionale o della possibile rilevanza nazionale degli effetti dell'atto periferico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenzaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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