Cassazione Civile, Ordinanza n. 38740/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata perfezionata dalla ricorrente e, applicando l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre stabilito che, trattandosi di estinzione del giudizio, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno 2004, maggiori redditi d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e l'appello respinto dalla commissione regionale. In cassazione la società aveva proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dal d.l. n. 119/2018, allegando la domanda presentata, il pagamento delle somme dovute e la regolarità dei versamenti rateali. Risultava inoltre che entro il 31/12/2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione e non era intervenuto diniego della definizione impugnato.
Norme richiamate
art. 6, commi 13, d.l. n. 119/2018
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto, in assenza di diniego della definizione poi impugnato, comporta l'estinzione del processo.
art. 3 d.l. n. 119/2018
La società ha allegato di avere eseguito i pagamenti dovuti secondo il piano di rateizzazione previsto per la definizione agevolata.
artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018
Sono richiamati come base normativa della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
Massime di principio
- La domanda di definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata nei modi e nei termini previsti dalla legge e in assenza di diniego tempestivamente impugnato, determina l'estinzione del giudizio pendente.
- Nelle ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Per applicare l'effetto estintivo è decisivo verificare il rispetto delle condizioni procedurali previste dalla disciplina speciale, in particolare la mancata istanza di trattazione entro il termine stabilito.
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