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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31604/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Procuratore della Repubblica di Rovigo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna per truffa. Secondo il ricorrente, nel quinquennio rilevante la condannata aveva commesso due contravvenzioni in materia di misure di prevenzione, giudicate con sentenze irrevocabili, che avrebbero dovuto essere considerate della stessa indole rispetto al delitto presupposto ai fini della revoca ex art. 168 c.p. Il ricorso lamentava violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 101, 164, 168 c.p. e degli artt. 125 e 674 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare i tratti comuni concreti tra i fatti, anche alla luce del fatto che le contravvenzioni sarebbero state commesse durante la guida di un veicolo senza patente per raggiungere i luoghi in cui erano stati commessi gli altri reati, tra cui la truffa. In sostanza, si contestava la qualificazione di eterogeneità tra la truffa e le contravvenzioni, ritenendo che vi fosse una identità di indole idonea a fondare la revoca del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale, che aveva escluso la stessa indole tra il delitto di truffa e le contravvenzioni previste dalla normativa antimafia, rilevando la diversità dei beni giuridici protetti, delle modalità esecutive, dei contesti e delle finalità delle condotte. La Corte ha ricordato che l'identità di indole, ai fini dell'art. 168 c.p., ricorre non solo quando i reati violano la stessa disposizione, ma anche quando presentano profili di omogeneità oggettiva o soggettiva; tuttavia, nel caso concreto, il giudice di merito aveva escluso motivatamente tale omogeneità e il ricorrente aveva in realtà prospettato una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre precisato che il collegamento strumentale o teleologico tra reati è concetto distinto dall'identità di indole e rileva in altri ambiti, come l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. o la competenza ex art. 12 c.p.p. Con la declaratoria di inammissibilità il beneficio non è stato revocato sulla base del ricorso esaminato.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale della pena presuppone la commissione, nel termine rilevante, di un reato della stessa indole di quello per cui il beneficio è stato concesso.

  • art. 101 c.p.

    L'identità di indole ricorre non solo quando i reati sono previsti dalla stessa disposizione, ma anche quando presentano omogeneità oggettiva o soggettiva desumibile da bene tutelato, modalità esecutive o motivi a delinquere.

  • art. 164 c.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione al regime della sospensione condizionale della pena.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di legittimità del provvedimento impugnato.

  • art. 674 c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamato per distinguere la connessione teleologica dall'identità di indole: il rapporto strumentale tra reati rileva come aggravante, non come criterio per la revoca del beneficio.

  • art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato per chiarire che il collegamento strumentale tra reati può rilevare ai fini della competenza, ma non coincide con la nozione di stessa indole.

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma che punisce le contravvenzioni oggetto delle successive sentenze irrevocabili; la Corte la considera diversa, per bene tutelato e finalità, dal delitto di truffa.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di un nuovo reato della stessa indole, occorre verificare una effettiva omogeneità tra i fatti concreti, non limitandosi alla diversità o identità formale delle fattispecie astratte.
  • La stessa indole può sussistere anche tra reati previsti da norme diverse, quando presentano caratteri fondamentali comuni sul piano oggettivo o soggettivo, desumibili dal bene giuridico tutelato, dalle modalità esecutive o dai motivi a delinquere.
  • Se il giudice di merito esclude con motivazione non illogica l'omogeneità tra i reati sulla base degli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili, tale valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione come mera lettura alternativa delle prove o degli accertamenti.
  • Il collegamento teleologico o strumentale tra reati è concetto distinto dall'identità di indole: può rilevare in altri istituti, ma non consente di per sé di fondare la revoca del beneficio ex art. 168 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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