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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32050/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile che imponeva l'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico della squadra Liofilchem Roseto per anni sei. Il ricorrente deduceva violazione di legge e insufficiente motivazione circa le ragioni di necessità e urgenza e della durata della misura (primo motivo) e, nel secondo motivo, contestava la legittimità e la motivazione della doppia firma (a 15 minuti e a 1 ora dall'inizio delle partite) ritenuta ingiustificatamente vessatoria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente verificato i presupposti della convalida: necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte e congruità della durata. Ha valorizzato le immagini di videosorveglianza che documentavano comportamenti violenti del ricorrente (divelgimento di un seggiolino, superamento del divisorio, uso di un'asta di bandiera come oggetto contundente e aggressione contro tifosi avversari), nonché l'esistenza di procedimenti penali per rissa, danneggiamento e porto abusivo di armi. La Corte ha ritenuto congrua la durata di sei anni alla luce della recidiva e del parametro della durata minima quinquennale previsto dall'art. 6, comma quinto, della L. 13/12/1989, n.401, così come modificato dal D.L. 119/2014 conv. in L. 146/2014. Anche la doppia firma è stata ritenuta giustificata per prevenire disordini sia durante sia dopo l'incontro; la Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza secondo cui la duplice firma non è legittima solo se, per la distanza, l'interessato non può ragionevolmente raggiungere il luogo della gara, circostanza non riscontrata nel caso di specie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    art. 6, comma quinto, prevede la durata minima di anni cinque (come modificato dal D.L. n.119/2014, conv. in L. n.146/2014)

    La Corte ha richiamato l'art. 6 come parametro normativo per la legittimazione delle misure di prevenzione e per la congruità temporale: la durata minima quinquennale prevista dalla norma può giustificare una durata superiore (sei anni) in presenza di recidiva e della gravità dei fatti.

  • Decreto-Legge n. 119 del 2014, convertito in L. n. 146 del 2014

    Modifica normativa richiamata per spiegare il parametro della durata minima quinquennale previsto dall'art. 6; utilizzata dalla Corte per valutare la congruità temporale della misura.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 44273/2004; Sez.3, n. 41899/2023; Sez.3, n. 13543/07/12/2022, "Bartoli")

    Individuano i presupposti per la convalida del provvedimento questorile (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e precisano il limite alla legittimità della doppia firma quando la distanza rende impossibile la tempestiva presenza dell'interessato; la Corte ha applicato tali principi al caso concreto.

Massime di principio

  • La convalida di un provvedimento questorile che impone obblighi di presentazione richiede verifica di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; tutti questi elementi devono emergere dalla motivazione del giudice.
  • Le immagini di videosorveglianza e altri elementi di prova idonei possono legittimamente giustificare l'attribuzione di condotte violente e l'applicazione di misure preventive.
  • La durata della misura va confrontata con il parametro minimo previsto dall'art. 6 L. 401/1989 (come modificato): la recidiva e la gravità dei comportamenti possono giustificare una durata superiore al minimo quinquennale.
  • L'obbligo di doppia firma (prima e dopo l'incontro) è accettabile quando sia necessario prevenire sia contatti durante la gara sia disordini al termine; tuttavia non è legittimo quando, per la distanza del luogo di competizione rispetto al luogo di presentazione, l'interessato non possa ragionevolmente raggiungere l'impianto nei tempi richiesti.
  • Il giudice deve fornire motivazione congrua e specifica su tutti i presupposti della misura; mancanza di motivazione puntuale può rendere il provvedimento annullabile, mentre motivazione dettagliata e supportata da elementi probatori consolida la convalida.

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