Cassazione Penale, Sentenza n. 32050/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile che imponeva l'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico della squadra Liofilchem Roseto per anni sei. Il ricorrente deduceva violazione di legge e insufficiente motivazione circa le ragioni di necessità e urgenza e della durata della misura (primo motivo) e, nel secondo motivo, contestava la legittimità e la motivazione della doppia firma (a 15 minuti e a 1 ora dall'inizio delle partite) ritenuta ingiustificatamente vessatoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente verificato i presupposti della convalida: necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte e congruità della durata. Ha valorizzato le immagini di videosorveglianza che documentavano comportamenti violenti del ricorrente (divelgimento di un seggiolino, superamento del divisorio, uso di un'asta di bandiera come oggetto contundente e aggressione contro tifosi avversari), nonché l'esistenza di procedimenti penali per rissa, danneggiamento e porto abusivo di armi. La Corte ha ritenuto congrua la durata di sei anni alla luce della recidiva e del parametro della durata minima quinquennale previsto dall'art. 6, comma quinto, della L. 13/12/1989, n.401, così come modificato dal D.L. 119/2014 conv. in L. 146/2014. Anche la doppia firma è stata ritenuta giustificata per prevenire disordini sia durante sia dopo l'incontro; la Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza secondo cui la duplice firma non è legittima solo se, per la distanza, l'interessato non può ragionevolmente raggiungere il luogo della gara, circostanza non riscontrata nel caso di specie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma quinto, prevede la durata minima di anni cinque (come modificato dal D.L. n.119/2014, conv. in L. n.146/2014)
La Corte ha richiamato l'art. 6 come parametro normativo per la legittimazione delle misure di prevenzione e per la congruità temporale: la durata minima quinquennale prevista dalla norma può giustificare una durata superiore (sei anni) in presenza di recidiva e della gravità dei fatti.
Decreto-Legge n. 119 del 2014, convertito in L. n. 146 del 2014
Modifica normativa richiamata per spiegare il parametro della durata minima quinquennale previsto dall'art. 6; utilizzata dalla Corte per valutare la congruità temporale della misura.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 44273/2004; Sez.3, n. 41899/2023; Sez.3, n. 13543/07/12/2022, "Bartoli")
Individuano i presupposti per la convalida del provvedimento questorile (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e precisano il limite alla legittimità della doppia firma quando la distanza rende impossibile la tempestiva presenza dell'interessato; la Corte ha applicato tali principi al caso concreto.
Massime di principio
- La convalida di un provvedimento questorile che impone obblighi di presentazione richiede verifica di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; tutti questi elementi devono emergere dalla motivazione del giudice.
- Le immagini di videosorveglianza e altri elementi di prova idonei possono legittimamente giustificare l'attribuzione di condotte violente e l'applicazione di misure preventive.
- La durata della misura va confrontata con il parametro minimo previsto dall'art. 6 L. 401/1989 (come modificato): la recidiva e la gravità dei comportamenti possono giustificare una durata superiore al minimo quinquennale.
- L'obbligo di doppia firma (prima e dopo l'incontro) è accettabile quando sia necessario prevenire sia contatti durante la gara sia disordini al termine; tuttavia non è legittimo quando, per la distanza del luogo di competizione rispetto al luogo di presentazione, l'interessato non possa ragionevolmente raggiungere l'impianto nei tempi richiesti.
- Il giudice deve fornire motivazione congrua e specifica su tutti i presupposti della misura; mancanza di motivazione puntuale può rendere il provvedimento annullabile, mentre motivazione dettagliata e supportata da elementi probatori consolida la convalida.
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