Cassazione Civile, Ordinanza n. 06339/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente per ottenere la restituzione delle ritenute IRPEF operate, per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, sul trattamento pensionistico complementare erogato dall'INPS. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, in combinato disposto con l'art. 64, comma 2, l. n. 144/1999, sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente applicato la disciplina intertemporale relativa all'efficacia del nuovo regime fiscale delle pensioni integrative introdotto dal d.lgs. n. 252/2005. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio e, soprattutto, rinuncia all'azione e ai diritti fatti valere nei precedenti gradi, con sottoscrizione autenticata dal difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia all'azione formulata dal contribuente, rilevando il venir meno dell'interesse al giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio. Ai fini delle spese, ha richiamato la fondatezza del motivo dell'Ufficio alla luce della giurisprudenza recente in tema di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti INPS, ma ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di cassazione, poiché l'orientamento favorevole all'Amministrazione si era consolidato solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Norma richiamata per la disciplina fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi e per il relativo regime intertemporale.
art. 64, comma 2, l. 17 maggio 1999, n. 144
Richiamato in combinato disposto con il d.lgs. n. 252/2005 per individuare la decorrenza del nuovo regime impositivo.
art. 306 c.p.c.
La Corte afferma che non si applica in ogni caso al giudizio di cassazione nel caso esaminato.
Massime di principio
- La rinuncia all'azione, quando intervenga in cassazione da parte del soggetto che aveva proposto la domanda sostanziale, può determinare cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse al giudizio, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- La rinuncia all'azione, pur non coincidente con la rinuncia agli atti del giudizio, è idonea a privare di interesse sia il rinunciante sia la controparte a una pronuncia sul merito della pretesa originaria.
- In presenza di rinuncia non accettata, la regolazione delle spese va effettuata tenendo conto della fondatezza sostanziale della censura e dell'eventuale consolidamento giurisprudenziale solo successivo alla proposizione del ricorso, potendo giustificarsi la compensazione integrale.
- Nel contenzioso tributario, la disciplina intertemporale del regime fiscale delle pensioni integrative deve essere interpretata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità più recente e, quando richiamata, alla luce dell'avallo della Corte costituzionale.
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