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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32122/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato due avvisi di accertamento fondati su movimentazioni bancarie non giustificate rilevate su tre conti correnti intestati al contribuente, presuntivamente reddituali ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Dopo la notifica, il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione e aveva concordato la definizione rateale degli importi relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005; successivamente l'Ufficio, ravvisando un pericolo per la riscossione, aveva notificato due cartelle di pagamento, impugnate dal contribuente. La C.T.R. aveva ritenuto perfezionato l'accertamento con adesione sulla base del pagamento della prima rata e di fatti concludenti, valorizzando lo sgravio di una cartella, la cancellazione di ipoteca, la vendita di un immobile e il completamento del piano di pagamento relativo al 2004, ritenendo irrilevata la mancata prestazione di garanzia fideiussoria. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che, nella disciplina ratione temporis, la rateazione dell'accertamento con adesione era subordinata non solo al versamento della prima rata ma anche alla prestazione della garanzia fideiussoria, con conseguente inefficacia della procedura e reviviscenza della pretesa tributaria in caso di omissione; con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha interpretato gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, nel testo applicabile, nel senso che il perfezionamento dell'accertamento con adesione rateizzato richiede cumulativamente il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia prevista dalla legge; la mancata garanzia impedisce il perfezionamento della definizione e lascia integra l'originaria pretesa tributaria. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R., assorbito il secondo motivo, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente di fondare la presunzione di redditività su versamenti e prelievi non giustificati rilevati sui conti correnti intestati al contribuente.

  • art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Nel testo applicabile ratione temporis, consente la rateazione delle somme dovute per accertamento con adesione ma richiede il versamento della prima rata entro venti giorni e la prestazione di garanzia; la quietanza e la documentazione della garanzia devono essere trasmesse all'Ufficio.

  • art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Prevede che l'Ufficio rilasci copia dell'atto di accertamento con adesione dopo gli adempimenti previsti, a conferma della rilevanza costitutiva degli stessi.

  • art. 9 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Stabilisce che la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previste dall'art. 8, comma 2.

Massime di principio

  • Nel regime applicabile all'accertamento con adesione rateizzato, il perfezionamento della definizione richiede cumulativamente il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia prevista dalla legge; la mancanza di uno solo di tali adempimenti impedisce la formazione degli effetti tipici dell'accordo.
  • Gli adempimenti richiesti dalla disciplina dell'accertamento con adesione non hanno natura meramente esecutiva, ma costituiscono elementi costitutivi del perfezionamento della procedura.
  • In assenza di perfezionamento dell'accertamento con adesione, l'originaria pretesa tributaria resta integra e può essere nuovamente azionata dall'Amministrazione.
  • Quando la questione di diritto è risolta in modo assorbente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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