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Sentenza

Sentenza n. 5224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva annullato il proscioglimento dalla ferma quadriennale per inidoneità permanente al servizio e il presupposto giudizio medico-legale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale il privato

La controversia

L’allievo Carabiniere, incorporato dopo aver superato il concorso per il reclutamento in ferma quadriennale, era stato colpito da linfoma di Hodgkin, sottoposto a chemioterapia e radioterapia e successivamente dichiarato in remissione completa da controlli clinici e strumentali. Il Dipartimento militare di medicina legale lo aveva tuttavia giudicato permanentemente non idoneo al servizio, sulla base della diagnosi oncologica pregressa, e il Comando della Legione Allievi Carabinieri aveva disposto il proscioglimento dalla ferma. Il TAR aveva accolto il ricorso dell’interessato, ritenendo illegittimo il giudizio di non idoneità in presenza di remissione completa e di condizioni generali nella norma. Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza sostenendo, in modo generico e senza articolare specifici motivi, che l’orientamento secondo cui il follow-up oncologico non equivale a una patologia in atto non sarebbe consolidato e che la particolare efficienza fisica richiesta dal servizio militare giustificherebbe comunque la non idoneità. Il Consiglio di Stato ha rilevato anche il possibile difetto di specificità dei motivi d’appello ai sensi dell’art. 101 c.p.a., ma ha esaminato comunque il merito, ritenendo l’impugnazione infondata.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Collegio ha richiamato l’art. 582, comma 1, lett. g), d.P.R. 90/2010, che considera causa di non idoneità i tumori maligni e, per i tumori benigni, i relativi esiti quando producano specifiche alterazioni. Secondo la giurisprudenza della Sezione, la condizione di follow-up successiva all’eradicazione di una patologia tumorale e alla remissione completa, consistendo in controlli preventivi finalizzati a scongiurare recidive, non dimostra di per sé la persistenza della malattia e non esclude l’idoneità fisica. Il follow-up può assumere rilievo, in ragione delle peculiari esigenze del servizio militare, ai sensi dell’art. 582, comma 1, lett. z), d.P.R. 90/2010, soltanto se siano presenti specifiche condizioni tali da evidenziare una non completa guarigione e una palese non idoneità al servizio. Nel caso concreto, i referti delle strutture pubbliche avevano attestato la remissione completa e le buone condizioni generali di salute; tali referti erano stati recepiti dalla stessa sanità militare, che aveva tuttavia espresso un giudizio contrario senza svolgere un’ulteriore valutazione specifica delle condizioni cliniche idonea a dimostrare la palese non idoneità richiesta dalla lett. z). Il giudizio di non idoneità è stato quindi ritenuto privo dei presupposti e il conseguente proscioglimento dalla ferma illegittimo. Le spese del grado sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’appellato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    L’appello deve contenere motivi specifici idonei a contestare la sentenza impugnata; deduzioni generiche possono determinarne l’inammissibilità.

  • art. 582, comma 1, lett. g), d.P.R. 90/2010

    Neoplasie: 1) i tumori maligni; 2) i tumori benigni e i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero sono deturpanti o producono rilevanti alterazioni strutturali o funzionali

    La previsione riguarda le neoplasie e i relativi esiti nei casi indicati, ma non consente di equiparare automaticamente il follow-up successivo alla remissione completa alla persistenza di un tumore maligno.

  • art. 582, comma 1, lett. z), d.P.R. 90/2010

    imperfezioni o le infermità non specificate nell’elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione

    La condizione di follow-up può rilevare come causa autonoma di non idoneità solo se specifiche condizioni dimostrano una non completa guarigione e una palese non idoneità al servizio militare.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nel caso concreto, il giudizio medico-legale è stato ritenuto illegittimo perché, a fronte della remissione completa, non recava una specifica valutazione delle condizioni sanitarie idonea a giustificare la non idoneità permanente.

Massime di principio

  • La condizione di follow-up successiva all’eradicazione di una patologia tumorale e all’accertata remissione completa, consistendo in controlli periodici di natura preventiva, non equivale di per sé alla persistenza della malattia e non determina automaticamente la non idoneità al servizio militare.
  • Il follow-up oncologico può fondare la non idoneità al servizio militare ai sensi dell’art. 582, comma 1, lett. z), d.P.R. 90/2010 soltanto quando siano accertate specifiche condizioni cliniche che evidenzino una non completa guarigione e rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio.
  • Quando la sanità militare recepisce referti che attestano la remissione completa della neoplasia e le buone condizioni generali di salute, il giudizio di non idoneità permanente deve indicare ulteriori e specifiche ragioni cliniche idonee a dimostrare la persistenza di una condizione di palese inidoneità; in mancanza, il giudizio è viziato per difetto dei presupposti e di adeguata motivazione.
  • L’appello amministrativo deve contenere contestazioni specifiche della sentenza impugnata; il mero richiamo a orientamenti giurisprudenziali difformi e l’enunciazione generica delle esigenze del servizio non soddisfano, in linea di principio, l’onere di specificità dei motivi previsto dall’art. 101 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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