Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36699/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Saaid era stato condannato dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno il 10/11/2022 a una multa di euro 10.000,00 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998) perché si tratteneva nel territorio dello Stato oltre il termine previsto nell'Ordine del Questore di Frosinone del 01/03/2022. Con ricorso l'imputato, tramite difensore, ha denunciato vizi di motivazione: omissione di decisione sulla richiesta di applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, omissione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., e mancata valutazione dell'illegittimità dell'ordine del Questore e dei giustificati motivi (estrema indigenza e assenza di documenti per l'espatrio). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti richiesti. Ha accertato che il Giudice di Pace non si è pronunciato sulla richiesta difensiva di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto) e non ha motivato sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Per tali omissioni la sentenza è stata annullata limitatamente a quei punti e la causa è stata rinviata al Giudice di Pace di Ascoli Piceno per un nuovo giudizio, in diversa persona, soltanto sui punti indicati. Invece il motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità è stato respinto: la statuizione di responsabilità resta confermata poiché la motivazione sul punto, pur sintetica, è ritenuta sufficiente. Quindi la condanna e la multa non sono state integralmente cancellate; è disposto nuovo esame solo circa l'applicabilità dell'art. 34 e sulle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    art. 14, comma 5 ter 286/1998

    Norma che sanziona il trattenimento nel territorio dello Stato oltre il termine imposto dall'autorità di pubblica sicurezza; nel caso concreto è stata ritenuta integrata la condotta e confermata la responsabilità dell'imputato.

  • art. 34, d.lgs. n. 274/2000

    Prevede la causa di esclusione della procedibilità o improcedibilità per particolare tenuità del fatto. Può applicarsi anche ai reati di pericolo astratto o presunto, ma va valutata concretamente alla luce di elementi cumulativi quali l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale subito dall'imputato. Se la difesa formula espressa richiesta, il giudice è obbligato a pronunciarsi e a motivare le ragioni del rifiuto.

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche che possono ridurre la pena. Il giudice deve valutare e motivare l'eventuale riconoscimento o diniego delle attenuanti e indicare i criteri usati per la quantificazione della pena; l'omessa motivazione su tale punto è vizio rilevante.

Massime di principio

  • Quando la difesa chiede espressamente l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 il giudice deve pronunciarsi e motivare il perché la causa non è applicabile; l'omessa pronuncia è motivo di annullamento e rinvio.
  • L'art. 34 può essere applicato anche ai reati di pericolo astratto, ma solo dopo un giudizio concreto e cumulativo sugli indici di "particolare tenuità" (esiguità del danno/ pericolo, occasionalità, basso grado di colpevolezza, pregiudizio procedimentale per l'imputato).
  • Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. richiede motivazione esplicita e deve essere considerato nella determinazione della pena; la sua omissione integra un vizio di motivazione.
  • La motivazione sulla responsabilità può essere anche sintetica se il giudice indica chiaramente gli elementi di fatto e le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di responsabilità; tuttavia, omissioni su richieste specifiche di legge sono più gravi e possono determinare annullamento parziale.
  • Se la Corte d'appello annulla per omissione motivazionale su punti specifici, il giudizio viene rinviato al giudice di merito (talvolta in diversa persona) affinché ridia conto delle valutazioni omesse, senza che ciò implichi automaticamente la cessazione della condanna su tutti i punti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.