Sentenza n. 1098/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni agli assistiti del SSR per garantire i tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare applicativa con sei motivi. Ha dedotto, anzitutto, la contraddittorietà, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento e l'ingiustizia manifesta, sostenendo che l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale impedirebbe la corretta programmazione dell'attività annuale nel rispetto del budget. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, poiché il meccanismo contestato determinerebbe l'obbligo di erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. È stata prospettata anche la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in relazione alla natura sostanzialmente espropriativa dell'imposizione di prestazioni gratuite; la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del PNGLA, ritenuti applicabili soltanto agli erogatori pubblici; nonché carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i sei motivi di merito. La decisione è stata assunta in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., dopo che, nell'ambito della verifica della permanenza dell'interesse, la difesa della ricorrente ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo, ritenendo che, a fronte dell'espressa rinuncia all'interesse alla decisione, il giudice non possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Ha richiamato anche la circostanza che la previsione contestata non aveva avuto concreta applicazione nell'esercizio 2024 e che la normativa sopravvenuta aveva previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione
Consente la definizione in forma semplificata del giudizio quando, verificata la permanenza dell'interesse, emerga una causa processuale idonea a definirlo, come la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024
La normativa sopravvenuta ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa, incidendo sul concreto interesse alla decisione della controversia.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
È stato invocato dalla ricorrente con riguardo ai limiti dei volumi e del tetto di spesa contrattualmente programmati; il giudice non ha esaminato il motivo per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla programmazione e ai limiti dell'attività delle strutture accreditate; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito.
art. 23 Cost.
È stato invocato per sostenere che l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale costituirebbe una prestazione imposta non prevista dalla legge; la questione non è stata esaminata.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
È stato invocato per contestare l'incidenza dell'obbligo di prestazioni gratuite sul diritto al credito della struttura; la censura non è stata esaminata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire quando questa abbia manifestato in modo espresso e inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione.
- La sopravvenienza di una disciplina che remunera le prestazioni aggiuntive oggetto della controversia può incidere sul concreto interesse alla decisione, soprattutto quando la previsione impugnata non abbia avuto concreta applicazione nel periodo considerato.
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