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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di L’Aquila rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione comunale provvisoria all'esercizio di attività di erogazione di servizi alla persona richiesta dall'Associazione in data 10 settembre 2024;

Giustizia amministrativa202600094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di L’Aquila sulle istanze di autorizzazione comunale provvisoria all’erogazione di servizi alla persona

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha presentato il 10 settembre 2024 le istanze per il rilascio dell'autorizzazione comunale provvisoria relativa a locali destinati all'erogazione di servizi alla persona. Il Comune ha richiesto pareri alla ASL e ai propri settori competenti e, nel dicembre 2025, ha domandato integrazioni documentali, trasmesse dall'associazione il 29 dicembre 2025. Dopo solleciti del 28 gennaio e del 10 febbraio 2026, l'associazione ha proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo la dichiarazione di illegittimità dell'inerzia. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato un provvedimento espresso di diniego, adottato il 7 maggio 2026; l'associazione ha preso atto dell'intervenuta decisione, riservandosi ogni iniziativa contro il diniego e chiedendo la condanna del Comune alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento espresso di diniego n. 57813 del 7 maggio 2026 ha rimosso il silenzio oggetto dell'azione ex art. 117 c.p.a. La definizione espressa del procedimento determina il venir meno dell'oggetto del giudizio sul silenzio, anche se il provvedimento adottato è sfavorevole e non soddisfa la pretesa sostanziale dell'associazione. Il giudice non ha esaminato la legittimità del diniego, rispetto al quale l'associazione si è riservata di agire separatamente. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'esito in rito e del fatto che l'associazione ha dato atto dell'adozione del provvedimento espresso solo dopo il deposito dello stesso da parte del Comune.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    L'azione contro il silenzio ha per oggetto l'inerzia dell'amministrazione; l'adozione, anche in corso di giudizio, di un provvedimento espresso rimuove il silenzio e determina la cessazione della materia del contendere, senza che rilevi il carattere satisfattivo o meno del provvedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della pronuncia definitoria adottata a seguito della sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo espresso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione da parte dell'amministrazione di un provvedimento espresso durante il processo fa venir meno l'inerzia oggetto dell'azione e determina la cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento sia di diniego e non soddisfi la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • Il giudizio contro il silenzio non consente di scrutinare, nell'ambito della medesima azione, la legittimità del provvedimento espresso sopravvenuto: le eventuali censure contro tale atto devono essere proposte con gli strumenti processuali appropriati.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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