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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01483/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. per violazione degli artt. 79, comma 1, lett. d), e 95 del D.P.R. n. 115/2002, a pena detentiva e pecuniaria. Nel ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che i motivi erano generici, aspecifici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, sicché risultavano non deducibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero manifestamente inammissibili perché generiche e aspecifiche e perché non criticavano in modo puntuale e pertinente la motivazione della sentenza di appello, che era stata ritenuta immune da vizi logico-giuridici sia quanto alla responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È la disposizione incriminatrice richiamata per il fatto contestato all'imputato; la sentenza non ne esplicita il contenuto sostanziale, limitandosi a indicarla quale base del capo di imputazione confermato nei precedenti gradi.

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È la disposizione richiamata insieme all'art. 79 per la qualificazione del reato contestato; il provvedimento non ne offre una lettura autonoma, ma la assume come parte della norma violata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile ai sensi di questa norma, perché contenente motivi generici e aspecifici, non adeguatamente confrontati con la sentenza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza legale dell'inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvano in censure generiche o aspecifiche e che non si confrontino puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La contestazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio deve indicare specifiche ragioni di fatto e di diritto, non essendo sufficiente una mera riproposizione di doglianze già disattese dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata fornisce una motivazione logico-giuridicamente congrua e immune da vizi, la Corte di cassazione non può essere investita di censure meramente assertive o di stile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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