Sentenza del 08/06/2015 n. 5053 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - IRAP - Accertamento - Contestazione - Provvedimento cautelare - Legale rappresentante - Mancata notifica atti presupposti - Illegittimità - Società - Periculum in mora - Sproporzione credito erariale - Non sufficiente - Operazione fraudolenta - Margini incertezza - Fumus boni iuris - Non provato - Provvedimento cautelare - Non ammesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto di sottoporre a sequestro conservativo alcune unità immobiliari intestate alla società e un immobile di proprietà del legale rappresentante, a garanzia di un credito erariale derivante da accertamenti IRES e IRAP. La contestazione riguardava, tra l’altro, la mancata preventiva notifica al legale rappresentante degli atti presupposti e l’assenza dei requisiti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. La ricorrente sosteneva inoltre che la ricostruzione dell’operazione fraudolenta fosse complessa e incerta, in particolare quanto alla sua effettiva consapevolezza e partecipazione.
La decisione
Il provvedimento cautelare non è stato ammesso. È stata ritenuta illegittima la richiesta di sequestro nei confronti del legale rappresentante al quale non erano stati notificati gli atti presupposti. Inoltre, la semplice sproporzione tra il credito erariale e il patrimonio della società non è stata considerata sufficiente a dimostrare il periculum in mora. Anche il fumus boni iuris non è risultato adeguatamente provato, poiché la complessa operazione ritenuta fraudolenta presentava margini di incertezza, soprattutto in merito alla consapevolezza della società o del legale rappresentante.
Massime di principio
- Una misura cautelare patrimoniale non può essere validamente richiesta nei confronti di un soggetto al quale non siano stati previamente notificati gli atti presupposti da cui deriva la pretesa tributaria.
- Per ottenere un sequestro conservativo non è sufficiente dimostrare l’esistenza o l’entità del credito erariale: occorre provare concretamente il periculum in mora, cioè il rischio attuale di perdita o dispersione delle garanzie patrimoniali.
- La mera sproporzione tra il debito tributario e il patrimonio del contribuente, considerata isolatamente, non dimostra necessariamente il rischio cautelare.
- Il fumus boni iuris richiede una ragionevole solidità della pretesa tributaria e della responsabilità del soggetto coinvolto; ricostruzioni fraudolente complesse e caratterizzate da margini di incertezza possono non essere sufficienti.
- La responsabilità del legale rappresentante non può essere desunta automaticamente dalla sola carica ricoperta: devono emergere elementi specifici sulla sua partecipazione o consapevolezza dell’operazione contestata.
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