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Ordinanza

Ordinanza n. 526/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa concessione di adeguata misura cautelare, anche propulsiva, - della DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 5 DEL 05.02.2026 (Doc. B) avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 14 BIS C. 5 L. 241/90 SMI E CONTESTUALE AVVISO DI RIGETTO, IN MERITO ALLA RICHIESTA DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, NONCHÉ PER LE OPERE CONNESSE E LE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALLA LORO REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO ID PRATICA: FRPS439106 PIATTAFORMA FER PAS”; nonché, ove occorre possa: - dell’avviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 prot. n. 8922 del 30.09.2025; - degli atti di indizione e gestione della Conferenza di servizi (note prot. 10313, 10314, 10315 del 04.11.2025 e verbale conclusivo); - dei pareri negativi della Soprintendenza del 28.01.2026, della Commissione paesaggio del 27.01.2026 e del geologo Nicolodi del 29.01.2026. - di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi inclusi, ove occorre possa, gli allegati alla comunicazione di diniego definitivo impugnata in via di principale e di ogni altro atto comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202601339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi e contestuale avviso di rigetto della richiesta di procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico e delle opere connesse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione settoriale con cui il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi relativa alla procedura abilitativa semplificata per un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, chiedendo l’annullamento dell’atto e una misura cautelare anche propulsiva. Sono stati impugnati, ove occorrente, anche l’avviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, gli atti di indizione e gestione della conferenza di servizi, il verbale conclusivo e i pareri negativi della Soprintendenza, della Commissione paesaggio e del geologo. A sostegno della domanda cautelare la società ha dedotto un pregiudizio consistente nella perdita del finanziamento PNRR destinato alle comunità energetiche rinnovabili, qualora l’impianto non fosse realizzato e messo in esercizio entro il 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato non fosse idoneo a giustificare la tutela cautelare, poiché non risultavano dimostrati né l’effettivo ottenimento del contributo PNRR — essendo stata depositata soltanto la domanda di accesso al beneficio — né la circostanza che la concessione del finanziamento fosse subordinata al rispetto del termine del 30 giugno 2026. Il giudice ha inoltre rilevato che, anche in ipotesi di sussistenza del pregiudizio economico, il danno prospettato sarebbe stato integralmente ristorabile per equivalente e, quindi, privo del carattere dell’irreparabilità richiesto per la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione all’avviso di rigetto impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; la misura è stata negata per mancata dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La perdita prospettata di un finanziamento pubblico non dimostra da sola il periculum in mora: il ricorrente deve provare sia l’effettivo conseguimento del beneficio sia il nesso tra la misura cautelare richiesta e la conservazione del finanziamento entro il termine previsto.
  • Il pregiudizio economico è normalmente inidoneo a fondare la tutela cautelare quando risulti integralmente ristorabile per equivalente e non presenti carattere di irreparabilità.
  • La mera presentazione di una domanda di accesso a un contributo non equivale alla prova dell’avvenuta concessione del beneficio né della sottoposizione dello stesso a uno specifico termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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