Sentenza n. 1818/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2243/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2243/2024, relativa all'attribuzione della Carta Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2243/2024, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta Docente, per il corrispondente valore, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 29 novembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 9 luglio 2025, ed era pertanto passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina quale commissario ad acta del dirigente della DGOSV o di un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche. Ha inoltre imposto al Ministero, a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario ad acta sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di € 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'Amministrazione di adempiere, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere disposta a carico dell'Amministrazione inadempiente quale misura coercitiva indiretta per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza può essere esaminato dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994
Il titolo esecutivo deve essere attuato riconoscendo rivalutazione e interessi nei limiti stabiliti dalla disposizione richiamata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia, con applicazione degli artt. 55, 56 e 71 del testo unico richiamato.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme o prestazioni a carico di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inerzia dell'amministrazione rispetto a un titolo giudiziale definitivo legittima la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, individuato anche all'interno dell'amministrazione purché munito delle adeguate competenze tecniche.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso del commissario ad acta non deve necessariamente essere liquidato nella sentenza di ottemperanza, potendo essere determinato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile mediante disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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