Cassazione Penale, Sentenza n. 00658/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giannini ha impugnato il rigetto del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti (in particolare la recidiva reiterata e la premeditazione) e ha contestato la determinazione della pena (composizione degli aumenti per i reati in continuazione). Mele ha impugnato il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento (rapina aggravata e porto/detenzione d'arma) e reati anteriori giudicati con sentenza definitiva (ricettazione e detenzione d'arma), contestando l'eccessiva focalizzazione della Corte sull'identità dell'arma rinvenuta invece che sugli altri indici di un medesimo disegno criminoso (prossimità temporale, identità del luogo, natura delle condotte, modus operandi).
La decisione
Per Giannini: il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha operato un giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti (premeditazione e recidiva), evidenziando il ruolo non marginale dell'imputato nell'esecuzione dell'omicidio e la genericità della confessione ai fini di prevalenza. È stato altresì ritenuto correttamente quantificato l'aumento di pena per la continuazione (un anno complessivo), con motivazione conforme ai criteri di controllo della discrezionalità. Giannini è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Per Mele: il ricorso è stato accolto in parte; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla continuazione perché la Corte di appello, già richiamata dalla sentenza rescindente, ha nuovamente motivato il rigetto sulla sola mancanza di certezza dell'identità dell'arma, argomento ritenuto insufficiente. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo alla continuazione e la causa è rinviata per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'assise d'appello di Bari.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.
Riconoscimento della circostanza aggravante collegata all'inserimento dei fatti in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso; la Corte territoriale e la Corte di rinvio hanno ritenuto sussistente tale aggravante e l'hanno usata nella determinazione della pena.
art. 69 cod. pen. (comma richiamato dalla giurisprudenza costituzionale)
La Corte ha tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n.24/2023 che ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art.69, comma4, che vietava la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata per i reati puniti con l'ergastolo; conseguentemente il giudice può operare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, come fatto nella sentenza di rinvio (giudizio di equivalenza).
art. 99, comma 4, cod. pen.
Riferimento alla recidiva reiterata; la Corte ha escluso che la recidiva debba automaticamente prevalere sulle attenuanti generiche dopo l'intervento della Corte Costituzionale, consentendo il bilanciamento.
art. 81 cod. pen.
Norma di riferimento per il reato continuato; la Corte richiama i criteri per individuare il medesimo disegno criminoso (unitarietà del contesto, prossimità temporale, natura delle condotte, modus operandi) come indici utili al riconoscimento della continuazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato con riferimento alla commisurazione della pena e al controllo della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena complessiva, anche nel reato continuato.
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di indicare le pene che compongono la pena unitaria del reato continuato per permettere il controllo della discrezionalità giudiziale.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nelle censure (difesa) relative alla motivazione; non è stata ritenuta risolutiva delle censure mosse al giudizio di merito.
Corte Costituzionale, sentenza n.24 del 18/04/2023
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.69, comma4, che impediva la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata in caso di delitti puniti con l'ergastolo; questa Corte ne ha tratto la conseguenza che il giudice deve poter operare il bilanciamento ordinario delle circostanze.
Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone) e altre pronunce di legittimità richiamate
Giurisprudenza di Cassazione che impone al giudice di quantificare specificamente le pene che confluiscono nella pena unica per reato continuato e di motivare l'aumento per la continuazione evitando quantificazioni forfettarie, per consentire il controllo della discrezionalità.
Articoli costituzionali e norme processuali richiamate dalle difese (art.27 comma 3 Cost., art.101 comma 2 Cost., art.444, art.546 lett. e) c.p.p.)
Citate dalla difesa di Mele per sostenere vizi di motivazione e di applicazione del rito e dei criteri di determinazione della pena; la Corte ha valutato le questioni ma ha ritenuto fondata solo la censura relativa alla continuazione.
Massime di principio
- Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.24/2023 il giudice può e deve operare il bilanciamento ordinario tra circostanze attenuanti generiche e recidiva reiterata: la recidiva non prevale automaticamente.
- Il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti richiede valutazioni motivate e specifiche: confessioni generiche o parziali, senza un'esplicitazione del ruolo e delle ragioni del comportamento, difficilmente giustificano la prevalenza delle attenuanti.
- Nel giudizio sulla continuazione non è decisivo un singolo elemento formale (es. identità materiale dell'arma) se esistono altri indici significativi di un medesimo disegno criminoso: contiguità temporale, identità del luogo, analogia della natura dei reati e del modus operandi possono essere sufficienti a fondare la continuazione.
- Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve indicare le singole componenti (pene dei reati base e satellite e gli aumenti applicati) per consentire il controllo della discrezionalità; gli aumenti non devono essere fissati in modo meramente forfettario.
- Se una Corte superiore ha annullato una decisione per specifiche carenze argomentative, il giudice di rinvio non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già censurate: deve affrontare e rispondere alle ragioni dell'annullamento in modo congruo e logico.
- Le valutazioni sulla partecipazione al fatto (ruolo marginale o rilevante) e sulla pericolosità del comportamento hanno rilievo determinante nella decisione sulla prevalenza o equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
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