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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3722/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in tentata estorsione (due episodi distinti), violenza privata e altre imputazioni, deducendo: 1) errore nel ritenere autonoma la violenza privata (interruzione del getto di calcestruzzo agli operai) rispetto al conato estorsivo rivolto al titolare dell'impresa; 2) insufficiente motivazione e violazione delle norme sulla testimonianza de relato (art.195 c.p.p.) riguardo al secondo tentativo di estorsione, fondato su dichiarazioni riferite; 3) erronea applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" estesa al ricorrente senza prova della sua consapevolezza delle finalità mafiose altrui; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate (età, incensuratezza, confessione/collaborazione) e della partecipazione di minima efficacia causale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la decisione di merito. Ha ritenuto legittima l'autonomia della violenza privata rispetto all'estorsione perché i fatti sono avvenuti in momenti diversi e hanno colpito persone offese differenti (operai vs titolare), quindi ricadono in distinti reati unificabili per continuazione. Il motivo relativo alla testimonianza de relato è stato in parte dichiarato inammissibile per carenza di devoluzione in Cassazione e, comunque, il merito è risultato fondato sulle prove (compresa la confessione). Quanto all'aggravante "metodo mafioso", la Corte ha confermato la sua applicazione rilevando la prova del metodo intimidatorio percepito dalle vittime e ha spiegato che l'effetto oggettivo del metodo si propaga ai correi secondo il meccanismo dell'art.59 c.p. Infine, il rigetto delle attenuanti e della minima partecipazione è stato motivato con riferimento alla tardività e strategia della confessione e al ruolo non eliminabile del ricorrente nello svolgimento concreto delle intimidazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammissibili in Cassazione; la corte ha richiamato il vincolo di devoluzione per escludere l'esame di questioni non dedotte in sede di gravame

  • art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.

    Quadro delle censure di legittimità (violazione di legge, vizio di motivazione, insufficiente motivazione); la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    La violenza privata è stata ritenuta autonoma rispetto all'estorsione quando limita la libertà di determinazione di persone diverse dalla vittima dell'estorsione; la Corte ha applicato questo principio per qualificare la condotta sugli operai

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante mafiosa, c.d. agevolazione mafiosa)

    L'aggravante è stata applicata considerando sia le finalità sia soprattutto il 'metodo' intimidatorio; la Corte ha ritenuto che l'uso del metodo mafioso, oggettivamente apprezzabile, giustifichi l'aggravante

  • art. 195, commi 5 e 7, cod. proc. pen.

    Norme sulla testimonianza de relato; la Corte ha osservato che la censura sulla testimonianza relata non era stata adeguatamente devoluta e che mancano elementi per ritenere l'irregolarità decisiva

  • art. 192 e art. 603 cod. proc. pen.

    Rinvio alle norme sul contenuto della motivazione e sugli elementi istruttori; invocate per lamentare difetto di motivazione e uso di prove indirette, ma la Corte le ha ritenute soddisfatte

  • art. 59, secondo comma, cod. pen.

    Regola la propagazione degli effetti aggravanti tra i correi; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'effetto oggettivo del 'metodo' si estende ai partecipi che lo abbiano apprezzato o ne siano comunque responsabili per colpa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando atti intimidatori colpiscono persone diverse o sono temporalmente separate, possono configurare reati distinti (unificabili per continuazione) e non necessariamente un unico reato di estorsione.
  • La violenza privata può essere autonoma rispetto all'estorsione se limita la libertà di determinazione di una persona diversa dalla vittima dell'estorsione o persegue un effetto ulteriore rispetto alla pretesa estorsiva.
  • Più minacce rivolte alla stessa persona costituiscono un unico reato di estorsione se sorrette da una volontà continuativa senza interruzioni o desistenze; rilevano la morfologia, il fattore temporale e l'oggetto della pretesa.
  • Le censure relative a dichiarazioni di terzi in forma di relata (art.195 c.p.p.) devono essere tempestivamente dedotte e devolute al giudice di merito; in Cassazione la mancata devoluzione rende la censura inammissibile.
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' può avere valenza oggettiva: l'uso di un metodo intimidatorio percepito come mafioso può giustificare l'aggravante anche per partecipi non direttamente provvisti della stessa intenzione soggettiva, nei limiti dell'art.59 c.p.
  • La prova della minima partecipazione richiede che il giudice valuti se l'azione del singolo sia davvero eliminabile o sostituibile; un ruolo apparentemente ancillare può essere ritenuto causale se indispensabile all'esecuzione del fatto.
  • Confessioni tardive o strategiche (per esempio epistolari dopo l'avvio dell'istruttoria) possono non essere valorizzate come attenuanti se il giudice le ritiene strumentali o non sincere.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a spese e a somme a titolo di ammenda; è quindi importante rispettare i limiti di devoluzione e le regole di ammissibilità processuale prima di impugnare.

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