Cassazione Penale, Sentenza n. 3722/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in tentata estorsione (due episodi distinti), violenza privata e altre imputazioni, deducendo: 1) errore nel ritenere autonoma la violenza privata (interruzione del getto di calcestruzzo agli operai) rispetto al conato estorsivo rivolto al titolare dell'impresa; 2) insufficiente motivazione e violazione delle norme sulla testimonianza de relato (art.195 c.p.p.) riguardo al secondo tentativo di estorsione, fondato su dichiarazioni riferite; 3) erronea applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" estesa al ricorrente senza prova della sua consapevolezza delle finalità mafiose altrui; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate (età, incensuratezza, confessione/collaborazione) e della partecipazione di minima efficacia causale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la decisione di merito. Ha ritenuto legittima l'autonomia della violenza privata rispetto all'estorsione perché i fatti sono avvenuti in momenti diversi e hanno colpito persone offese differenti (operai vs titolare), quindi ricadono in distinti reati unificabili per continuazione. Il motivo relativo alla testimonianza de relato è stato in parte dichiarato inammissibile per carenza di devoluzione in Cassazione e, comunque, il merito è risultato fondato sulle prove (compresa la confessione). Quanto all'aggravante "metodo mafioso", la Corte ha confermato la sua applicazione rilevando la prova del metodo intimidatorio percepito dalle vittime e ha spiegato che l'effetto oggettivo del metodo si propaga ai correi secondo il meccanismo dell'art.59 c.p. Infine, il rigetto delle attenuanti e della minima partecipazione è stato motivato con riferimento alla tardività e strategia della confessione e al ruolo non eliminabile del ricorrente nello svolgimento concreto delle intimidazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili in Cassazione; la corte ha richiamato il vincolo di devoluzione per escludere l'esame di questioni non dedotte in sede di gravame
art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.
Quadro delle censure di legittimità (violazione di legge, vizio di motivazione, insufficiente motivazione); la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La violenza privata è stata ritenuta autonoma rispetto all'estorsione quando limita la libertà di determinazione di persone diverse dalla vittima dell'estorsione; la Corte ha applicato questo principio per qualificare la condotta sugli operai
art. 416-bis cod. pen. (aggravante mafiosa, c.d. agevolazione mafiosa)
L'aggravante è stata applicata considerando sia le finalità sia soprattutto il 'metodo' intimidatorio; la Corte ha ritenuto che l'uso del metodo mafioso, oggettivamente apprezzabile, giustifichi l'aggravante
art. 195, commi 5 e 7, cod. proc. pen.
Norme sulla testimonianza de relato; la Corte ha osservato che la censura sulla testimonianza relata non era stata adeguatamente devoluta e che mancano elementi per ritenere l'irregolarità decisiva
art. 192 e art. 603 cod. proc. pen.
Rinvio alle norme sul contenuto della motivazione e sugli elementi istruttori; invocate per lamentare difetto di motivazione e uso di prove indirette, ma la Corte le ha ritenute soddisfatte
art. 59, secondo comma, cod. pen.
Regola la propagazione degli effetti aggravanti tra i correi; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'effetto oggettivo del 'metodo' si estende ai partecipi che lo abbiano apprezzato o ne siano comunque responsabili per colpa
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando atti intimidatori colpiscono persone diverse o sono temporalmente separate, possono configurare reati distinti (unificabili per continuazione) e non necessariamente un unico reato di estorsione.
- La violenza privata può essere autonoma rispetto all'estorsione se limita la libertà di determinazione di una persona diversa dalla vittima dell'estorsione o persegue un effetto ulteriore rispetto alla pretesa estorsiva.
- Più minacce rivolte alla stessa persona costituiscono un unico reato di estorsione se sorrette da una volontà continuativa senza interruzioni o desistenze; rilevano la morfologia, il fattore temporale e l'oggetto della pretesa.
- Le censure relative a dichiarazioni di terzi in forma di relata (art.195 c.p.p.) devono essere tempestivamente dedotte e devolute al giudice di merito; in Cassazione la mancata devoluzione rende la censura inammissibile.
- L'aggravante del 'metodo mafioso' può avere valenza oggettiva: l'uso di un metodo intimidatorio percepito come mafioso può giustificare l'aggravante anche per partecipi non direttamente provvisti della stessa intenzione soggettiva, nei limiti dell'art.59 c.p.
- La prova della minima partecipazione richiede che il giudice valuti se l'azione del singolo sia davvero eliminabile o sostituibile; un ruolo apparentemente ancillare può essere ritenuto causale se indispensabile all'esecuzione del fatto.
- Confessioni tardive o strategiche (per esempio epistolari dopo l'avvio dell'istruttoria) possono non essere valorizzate come attenuanti se il giudice le ritiene strumentali o non sincere.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a spese e a somme a titolo di ammenda; è quindi importante rispettare i limiti di devoluzione e le regole di ammissibilità processuale prima di impugnare.
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