Sentenza n. 2936/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 230 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati»”; - della nota prot. DICA-0017435-P del 10 giugno 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0011852-P-12/04/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0011852-P del 12 aprile 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. AR 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. AR 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. AR 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura di finanziamento a valere sulla quota statale dell'otto per mille IRPEF per il 2023, nonché il successivo D.P.C.M. di ripartizione e i relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un contributo di euro 171.470,00 destinato alla realizzazione di un progetto di autonomizzazione di minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età o neomaggiorenni. L'Amministrazione aveva emesso preavviso di rigetto e poi confermato l'esclusione rilevando che gli allegati obbligatori, l'atto di conferimento dell'incarico al responsabile tecnico e il relativo curriculum recavano mere immagini scansionate di firme autografe, ritenute prive di valore legale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, comma 5, e 4, comma 2, del d.P.R. n. 76/1998 e dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che la disciplina non imponesse una specifica modalità di firma e che la trasmissione tramite PEC rendesse valida l'istanza anche senza firma digitale. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, buon andamento e risultato, nonché del legittimo affidamento, assumendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, anche perché la riferibilità della domanda all'ente sarebbe stata certa. Con motivi aggiunti ha impugnato il D.P.C.M. di ripartizione relativo all'annualità 2023 e i suoi allegati.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha preliminarmente ricostruito la disciplina della procedura di riparto dell'otto per mille statale, rilevando che la domanda e gli allegati devono essere presentati secondo la modulistica prescritta e sottoscritti, a pena di esclusione. Ha distinto tra firma autografa, firma digitale e mera immagine digitale di una firma autografa. La firma autografa accompagnata dal documento d'identità e la firma digitale sono modalità equipollenti ammesse dall'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005; può essere valida anche la trasmissione dell'istanza tramite PEC dal domicilio digitale o dagli indirizzi previsti dalla medesima disposizione. La mera immagine scansionata della firma, invece, non costituisce sottoscrizione e non assicura la certa riferibilità dell'atto al suo autore, non rientrando in alcuna delle modalità previste dall'art. 65 CAD. La carenza non è stata qualificata come mera irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché avrebbe comportato il recupero postumo di un elemento essenziale mancante ab origine, nonostante la sottoscrizione fosse espressamente richiesta. La legittimità di tale autonoma ragione di esclusione ha consentito al giudice di prescindere dall'esame degli ulteriori profili contestati dall'Amministrazione, secondo il principio della sufficienza di uno dei motivi posti a fondamento di un atto plurimotivato. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 47, 48 e 49 l. 222/1985
Disciplinano la destinazione e le finalità della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, tra cui l'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.
d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Stabilisce criteri, requisiti, documentazione, termini e procedimento per l'utilizzazione della quota statale dell'otto per mille; la domanda e gli allegati prescritti devono essere presentati e sottoscritti secondo la modulistica prevista, a pena di esclusione.
art. 38 d.P.R. 445/2000
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Rinvia all'art. 65 CAD per individuare le modalità di validità delle istanze e dichiarazioni trasmesse telematicamente alle amministrazioni.
art. 65 d.lgs. 82/2005
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ... sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 ... c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale ...
Prevede modalità alternative e valide di sottoscrizione o trasmissione telematica, tra cui firma digitale, firma autografa accompagnata dal documento d'identità e trasmissione da un domicilio digitale qualificato; la mera immagine scansionata della firma non è ricompresa.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e risultato, ma il TAR non li ritiene idonei a superare la mancanza originaria della sottoscrizione richiesta.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Richiamato nel quadro del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo; il TAR esclude tuttavia che la mancanza della sottoscrizione possa essere degradata a vizio formale non invalidante.
Massime di principio
- La mera immagine digitale o scansionata di una firma autografa, apposta su un documento informatico, non equivale né alla firma autografa apposta sul documento e accompagnata dal documento d'identità né alla firma digitale e non assicura, di per sé, la certa riferibilità dell'atto al soggetto che risulta averlo sottoscritto.
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 d.P.R. 445/2000 e 65 d.lgs. 82/2005, un'istanza telematica è valida quando è sottoscritta con firma digitale, quando reca firma autografa ed è accompagnata dalla copia del documento d'identità oppure quando è trasmessa da un domicilio digitale o da un indirizzo qualificato nei modi previsti dalla legge; la trasmissione tramite PEC non sana una sottoscrizione inesistente o sostituita da una semplice immagine di firma, se non ricorrono le condizioni normative previste.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire postumo la sottoscrizione, quale elemento essenziale dell'istanza, quando essa mancava ab origine e la disciplina della procedura ne imponeva la presenza a pena di esclusione.
- In presenza di un provvedimento fondato su una pluralità di autonome ragioni, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere la decisione, rendendo non necessario l'esame degli ulteriori motivi posti a fondamento dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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