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Circolare

Circolare numero 155 del 13-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge n. 166/1991, che ha esteso la facoltà di riscatto prevista dall’art. 11 della legge n. 233/1990 anche agli assicurati con attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annue. Viene chiarito che la modifica elimina l’incongruenza del precedente limite di 104 giornate, consentendo a tutti i lavoratori interessati di raggiungere la copertura annuale utile anche ai fini dell’anzianità contributiva. Sono indicati i criteri applicativi per uomini, donne e giovani, il termine del 31 dicembre 1991 per le domande e la necessità di presentare, per chi abbia già inoltrato istanza, una domanda integrativa se si intende estendere il riscatto fino a 156 giornate.

Riscatto contributi per coltivatori diretti, mezzadri e coloni: estensione del limite a 156 giornate

Riscatto contributi CD/CM relativi al periodo 1957-1961

La circolare dà applicazione alla modifica introdotta dalla legge n. 166 del 1 giugno 1991, che ha convertito il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, estendendo la facoltà di riscatto prevista dall’art. 11 della legge n. 233/1990 anche agli assicurati con attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annue. L’intervento mira a rimuovere le incongruenze della disciplina precedente, che limitava il riscatto a 104 giornate annue per coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi nominativi 1957/1961, senza attribuzione di giornate o con attribuzione ridotta.

Ambito e finalità della modifica normativa

La norma originaria della legge n. 233/1990 consentiva il riscatto, con onere a carico dell’assicurato, dei periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, ma il limite di 104 giornate non era coerente con l’anno pieno di contribuzione, fissato dalle disposizioni vigenti in 156 giornate annue. Per gli uomini, tale soglia non avrebbe mai permesso di raggiungere la copertura annuale completa utile anche ai fini dell’anzianità contributiva.

Per donne e giovani, invece, la rivalutazione prevista dall’art. 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160, poteva consentire il conseguimento dell’anno di contribuzione solo ai fini del diritto a pensione, ma non anche ai fini della misura della prestazione, poiché l’art. 7, comma 9, della legge n. 233/1990 mantiene a 156 giornate annue il parametro dell’anzianità contributiva.

Effetti della nuova disciplina

Con l’inserimento del comma 3-bis all’art. 13 del decreto-legge n. 103/1991, la facoltà di riscatto viene ora riferita anche agli assicurati con meno di 156 giornate attribuite nel periodo considerato, consentendo a tutti i lavoratori interessati di raggiungere, mediante riscatto, la copertura annuale di 156 giornate di contribuzione.

La circolare precisa tuttavia che le donne e i giovani possono continuare a esercitare la facoltà di riscatto anche entro il limite di 104 giornate annue, cioè fino al conseguimento del numero di giornate necessario per maturare l’anno di contribuzione utile ai soli fini del diritto alla pensione.

Domande di riscatto e termine di presentazione

Le nuove domande di riscatto devono essere presentate entro il 31 dicembre 1991 e redatte secondo il fac-simile allegato alla circolare. Il modello riguarda il riscatto dei contributi CD/CM relativi al periodo 1957-1961 e richiama espressamente gli artt. 11 della legge n. 233/1990 e 13, comma 3-bis, della legge n. 166/1991.

Per i soggetti che abbiano già presentato domanda ai sensi dell’art. 11 della legge n. 233/1990, ma intendano estendere il riscatto fino al nuovo limite di 156 giornate, è richiesta una domanda integrativa da presentare entro il medesimo termine del 31 dicembre 1991.

Decorrenza degli effetti del riscatto

Nei casi in cui venga presentata la domanda integrativa, la decorrenza degli effetti del riscatto resta ancorata alla data della domanda originaria. La circolare precisa quindi che l’integrazione non fa slittare la decorrenza, che continua a riferirsi alla prima istanza già presentata.

Contenuto del fac-simile allegato

Il fac-simile allegato prevede che la domanda sia presentata all’INPS, sede e ufficio G.P.A. competenti, indicando i dati anagrafici del richiedente o, se del caso, del superstite del lavoratore. Devono essere riportati:

  • l’iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comune interessato;
  • gli anni di iscrizione dal periodo 1957-1961;
  • l’eventuale appartenenza come unità attiva al nucleo familiare del capofamiglia;
  • l’indicazione se l’iscrizione è avvenuta senza attribuzione di giornate lavorative oppure con attribuzione di un numero inferiore a 156 giornate annue.

Nella richiesta deve essere specificato il numero di giornate annue fino a concorrenza delle quali si chiede il riscatto, con la possibilità di indicare 104 oppure 156 giornate, a seconda della posizione del richiedente e dell’obiettivo contributivo perseguito.

Punti principali

Estensione della facoltà di riscatto

La legge n. 166 del 1 giugno 1991, convertendo il decreto-legge n. 103/1991, ha introdotto all’art. 13, comma 3-bis, una norma che riferisce la facoltà di riscatto dell’art. 11 della legge n. 233/1990 anche agli assicurati che, nel periodo previsto, abbiano avuto un’attribuzione di giornate lavorative inferiore a 156 annue.

Superamento del limite di 104 giornate

La nuova disposizione modifica la disciplina originaria, che prevedeva il limite di 104 giornate annue per il riscatto dei periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione per coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi 1957/1961. Tale limite non consentiva agli uomini di raggiungere l’anno pieno di contribuzione, fissato a 156 giornate annue.

Chiarimenti per donne e giovani

Per effetto della rivalutazione prevista dall’art. 17, comma 4, della legge n. 160/1975, il limite di 104 giornate poteva consentire a donne e giovani il conseguimento dell’anno di contribuzione solo ai fini del diritto alla pensione, non anche dell’anzianità contributiva utile per la misura della prestazione. La nuova norma consente ora anche a tali soggetti di arrivare, ove richiesto, fino a 156 giornate, fermo restando che essi possono continuare a esercitare il riscatto fino a 104 giornate per il solo diritto a pensione.

Termine e presentazione delle domande

Le nuove domande di riscatto devono essere presentate entro il 31 dicembre 1991 e vanno compilate secondo il fac-simile allegato. Chi abbia già presentato domanda ai sensi dell’art. 11 della legge n. 233/1990 e intenda estendere il riscatto fino al nuovo limite di 156 giornate deve presentare una domanda integrativa entro lo stesso termine.

Effetti della domanda integrativa

Nei casi di integrazione della domanda già presentata, gli effetti del riscatto decorrono comunque dalla data della domanda originaria, senza soluzione di continuità rispetto alla prima istanza.

Testo integrale

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