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Circolare

Circolare numero 153 del 12-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dalla legge n. 166/1991 di conversione del D.L. n. 103/1991 in materia previdenziale, con particolare riguardo alla proroga dei termini per la regolarizzazione contributiva, al trattamento delle sanzioni su prestazioni pensionistiche e alla disciplina di fiscalizzazioni e sgravi indebiti. Vengono chiariti anche i criteri operativi per le domande, il calcolo delle sanzioni ridotte e la distinzione tra omissioni di denuncia e omesso versamento dei contributi.

Conversione del D.L. n. 103/1991: nuove scadenze e chiarimenti sul condono previdenziale e sulle sanzioni

Conversione del D.L. n. 103/1991 in materia previdenziale e disciplina sanzionatoria

La circolare illustra gli effetti della legge n. 166/1991, di conversione del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, limitatamente alla materia sanzionatoria e agli istituti connessi alla regolarizzazione contributiva e alle sanzioni su prestazioni pensionistiche. Vengono inoltre richiamati gli effetti sulle fiscalizzazioni e sugli sgravi indebiti, con indicazioni operative per le Sedi.

Proroga dei termini per il condono contributivo

Per fruire delle agevolazioni di pagamento previste dalle disposizioni transitorie dell'art. 3, commi 6 e seguenti, riferite ai periodi contributivi conclusi entro il 31 agosto 1990, i termini risultano differiti come segue:

  • presentazione della domanda;
  • versamento della prima rata del debito oggetto della domanda;
  • versamento in unica soluzione presso i Concessionari dei debiti iscritti a ruolo.

Tali adempimenti devono essere effettuati entro il 25 giugno 1991. La seconda rata, anche per le domande già presentate in base ai decreti-legge precedenti o al D.L. n. 103/1991, purché la prima rata sia stata pagata entro i termini del 14 dicembre 1990, 15 febbraio 1991 o 15 maggio 1991, scade il 25 luglio 1991.

Applicazione d'ufficio e nuove istanze di regolarizzazione

La circolare precisa che l'applicazione d'ufficio delle agevolazioni resta limitata ai debiti contributivi già pagati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 103/1991, cioè il 2 aprile 1991, e per i quali fossero ancora dovute le somme aggiuntive. Per i debiti relativi ai periodi oggetto di sanatoria, ma pagati dal 2 aprile 1991 in avanti, è invece necessaria la presentazione di una domanda specifica entro il 25 giugno 1991, con successivo pagamento delle sanzioni civili ridotte nei termini previsti.

Per le pratiche dei debitori che non abbiano rispettato esattamente le condizioni di regolarizzazione entro i termini precedenti, possono essere seguiti, con gli adattamenti necessari, i criteri operativi già indicati al punto 4 della circolare n. 24 del 31 gennaio 1991.

Calcolo delle sanzioni ridotte e gestione delle domande

In risposta ai quesiti delle Sedi, si chiarisce che l'aggiornamento del calcolo delle sanzioni civili ridotte deve essere effettuato soltanto sulla parte di debito contributivo che non è stata versata entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. La nuova domanda di regolarizzazione va presentata soltanto per partite debitorie che non siano già state oggetto di precedente domanda.

Ai fini del tetto del 40% per il calcolo delle sanzioni ridotte, deve essere considerato il debito contributivo complessivo esposto nelle varie domande eventualmente presentate dallo stesso soggetto. Per il calcolo delle sanzioni riferite alla frazione del mese di giugno si applica l'aliquota dello 0,555%.

Anche il testo delle avvertenze da allegare ai moduli di domanda deve essere adeguato ai nuovi termini fissati dalla legge n. 166/1991, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 24 del 31 gennaio 1991.

Distinzione tra omissione della modulistica e omesso versamento dei contributi

La circolare ribadisce la necessità di distinguere tra la mancata presentazione dei modelli DM/10 e O1/M e l'omesso versamento dei contributi. La presentazione, entro il 25 giugno 1991, dei modelli di denuncia precedentemente omessi può comunque determinare l'estinzione delle relative sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della legge n. 843/1978 e dall'art. 4 del D.L. n. 352/1978, convertito nella legge n. 467/1978.

Diversamente, l'omesso pagamento dei contributi non si estingue con il solo adempimento formale della denuncia. In tali casi, gli illeciti amministrativi possono essere archiviati solo se risultano pagati, nei termini previsti dalle norme sul condono, sia i contributi omessi sia le relative sanzioni civili ridotte, secondo quanto già chiarito nella precedente circolare n. 96 del 9 aprile 1991.

Sanzioni relative a prestazioni pensionistiche

L'art. 3, comma 7-bis, della legge n. 166/1991 introduce l'esonero da alcune sanzioni collegate a prestazioni pensionistiche. In particolare, il condono riguarda:

  • l'indebita percezione della pensione sociale, ai sensi dell'art. 26, penultimo comma, della legge n. 153/1969;
  • l'indebita percezione dell'integrazione al trattamento minimo di pensione, ai sensi dell'art. 6, comma 11-ter, del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983;
  • l'omessa dichiarazione del lavoratore al datore di lavoro della titolarità di pensione di invalidità, ai sensi dell'art. 8, comma 1, quarto comma, del medesimo D.L. n. 463/1983;
  • le inadempienze sulla normativa del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 488/1968.

L'abbuono o l'esonero opera per chi denunci o abbia denunciato tali situazioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 166/1991, cioè entro il 31 agosto 1991. La stessa disciplina si applica anche se le omissioni vengono accertate in sede di verifica entro il medesimo termine.

Limiti della sanatoria e obblighi di recupero

La circolare precisa che il condono riguarda solo le sanzioni, considerate somme aggiuntive a titolo di penalità. Restano quindi fermi gli obblighi di recupero delle trattenute di pensione non effettuate o non versate e delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione sociale, integrazione al trattamento minimo o pensione di invalidità.

Sono escluse dal condono le somme a titolo di sanzione già recuperate dall'Istituto alla data del 2 giugno 1991, entrata in vigore delle nuove disposizioni. In presenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali ancora pendenti contro sanzioni non recuperate, la sanatoria consente la definizione della posizione sotto il profilo sanzionatorio.

La circolare chiarisce inoltre che la sanatoria non riguarda la fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 2 del D.L. n. 463/1983, relativa alle trattenute di pensione effettuate e non versate all'Istituto. Resta invece sanabile, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 166/1991, il reato relativo all'omesso versamento delle quote di contribuzione a carico del lavoratore trattenute dal datore di lavoro.

Fiscalizzazione e sgravi indebiti

In materia di fiscalizzazione e sgravi indebitamente fruiti, la circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 24 del 31 gennaio 1991 e segnala la modifica apportata in conversione all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 3. È stata espressamente prevista l'inapplicabilità della norma che comporta la perdita dei benefici di fiscalizzazione e degli sgravi, per un periodo pari a tre volte quello di inosservanza delle condizioni, anche ai debitori che avevano regolarizzato tali condizioni con domanda presentata entro il 14 dicembre 1990.

Di conseguenza, gli importi eventualmente versati in eccedenza possono essere imputati in detrazione della seconda rata, da versare entro il 25 luglio 1991, e l'eventuale ulteriore eccedenza deve essere rimborsata secondo i consueti criteri applicati in materia.

Punti principali

Proroga dei termini per le agevolazioni di pagamento

Per accedere alle agevolazioni transitorie relative ai periodi contributivi conclusi entro il 31 agosto 1990, il termine per presentare la domanda, versare la prima rata e pagare in unica soluzione i debiti iscritti a ruolo è fissato al 25 giugno 1991. La seconda rata, anche per le domande già presentate sotto i precedenti decreti-legge con prima rata pagata nei termini previsti, scade il 25 luglio 1991.

Ambito dell'applicazione d'ufficio e nuove domande

L'applicazione d'ufficio delle agevolazioni resta limitata ai debiti già pagati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 103/1991 (2 aprile 1991) ma per i quali erano ancora dovute le somme aggiuntive. Per i debiti relativi ai periodi oggetto di sanatoria, se pagati dal 2 aprile 1991 in poi, è necessaria una specifica domanda entro il 25 giugno 1991, con pagamento delle sanzioni civili ridotte secondo le nuove scadenze.

Criteri di calcolo delle sanzioni ridotte e gestione delle pratiche

L'aggiornamento del calcolo delle sanzioni civili ridotte deve riguardare solo la parte di debito contributivo non versata entro il termine originariamente previsto per la prima rata. La nuova domanda di regolarizzazione è ammessa solo per partite debitorie non già oggetto di precedente domanda, e per il limite del 40% occorre considerare il complessivo debito contributivo indicato in tutte le domande presentate dallo stesso soggetto. Per la frazione di mese di giugno va applicata l'aliquota dello 0,555%.

Distinzione tra omissione di denuncia e omesso versamento

La presentazione entro il 25 giugno 1991 dei modelli DM/10 e O1/M omessi in precedenza può estinguere le relative sanzioni amministrative. Tuttavia, tale adempimento formale non estingue gli illeciti amministrativi per omesso pagamento dei contributi, che possono essere archiviati solo in presenza del pagamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni civili ridotte nei termini del condono.

Sanzioni su prestazioni pensionistiche e casi di esonero

La legge prevede l'esonero o l'abbuono di specifiche sanzioni legate a indebite percezioni di prestazioni pensionistiche e a violazioni connesse al cumulo tra pensione e lavoro. L'agevolazione riguarda chi denuncia o fa accertare entro il 31 agosto 1991 le irregolarità indicate, ma non elimina l'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite o non trattenute.

Recuperi dovuti e limiti del condono

Il condono riguarda solo le sanzioni e non le somme indebitamente percepite o non versate, che devono comunque essere recuperate dall'Istituto. Restano escluse le sanzioni già recuperate entro il 2 giugno 1991, e la sanatoria può definire anche i ricorsi amministrativi o giurisdizionali pendenti se riferiti a sanzioni ancora non recuperate.

Fiscalizzazione e sgravi indebiti

La modifica introdotta in conversione esclude la perdita dei benefici di fiscalizzazione e sgravi anche per i debitori che avevano già regolarizzato le condizioni con domanda presentata entro il 14 dicembre 1990. Gli importi eventualmente corrisposti in eccedenza possono essere portati in detrazione dalla seconda rata del 25 luglio 1991 e, se residua ancora un'eccedenza, rimborsati secondo i criteri ordinari.

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